
Gli amici lettori mi perdoneranno se per una settimana distolgo l’attenzione da Supergigino e rinvio il confronto fra la rinunzia alle Olimpiadi 2020 e le regate di Coppa America, dovendomi occupare di giustizia. La riforma della giustizia è, invero, uno dei principali nodi da sciogliere perché la civiltà italica ed il popolo della penisola riescano a sopravvivere ad una crisi che rischia di distruggere i valori fondamentali, prima dell’economia, di questo paese. La responsabilità dei magistrati, a sua volta, è argomento centrale della necessaria riforma; si tratta di una questione ineludibile, poiché non è seriamente concepibile l’esercizio di un potere senza la corrispondente responsabilità, che deve essere proporzionata all’ampiezza del potere ed alla sua capacità di incidere sul tessuto sociale. Il problema non dovrebbe esistere, Il popolo sovrano, con il referendum del 1987, ha deciso che i magistrati debbano rispondere del proprio operato doloso o gravemente colposo che abbia danneggiato un cittadino. Il “sì” al quesito proposto dai radicali ottenne 20.770.334 suffragi, pari all’80,2 per cento dei voti validi. La volontà popolare, però, fu aggirata dal Parlamento con la legge 117 del 1988, nota come “legge Vassalli”, che prevedeva l’azione soltanto contro lo Stato (e solo dopo un previo giudizio di ammissibilità), salva l’eventuale rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato. La pratica, poi, ha completamente vanificato il voto referendario: se i dati che ho ricavato dal web sono esatti, l’azione di responsabilità contro lo Stato, dal 1988 ad oggi, è stata esercitata solo 406 volte, le azioni dichiarate ammissibili sono state 34, quelle accolte quattro e mai è stata esercitata l’azione di rivalsa contro il magistrato colpevole. Questi dati farebbero supporre che i magistrati italiani siano praticamente perfetti, quasi infallibili; l’esperienza, purtroppo, ci convince del contrario. Siamo quindi alla presenza di una sostanziale irresponsabilità della magistratura italiana, determinata dalla legislazione e dal timore, che trattiene gli avvocati ancor più che le parti danneggiate, di successive rappresaglie. L’irresponsabilità non è certo un fatto positivo: si dice irresponsabile, infatti, chi compie azioni irragionevoli e imprudenti, senza preoccuparsi delle conseguenze e, in particolare, dei danni e delle sofferenze che può cagionare agli altri. È di pochi giorni addietro la notizia che la Corte Suprema spagnola ha interdetto per undici anni dall’esercizio della giurisdizione il giudice Baltasar Garzon, tristemente noto per le sue discutibili inchieste a forte rilievo mediatico; egli è stato ritenuto responsabile di grave violazione dei diritti civili per aver illegalmente ordinato intercettazione dei colloqui fra alcuni imputati e i loro difensori. Fatti del genere sono accaduti anche in Italia (per la verità accade quotidianamente di peggio), ma l’unica conseguenza è stata l’inutilizzabilità in giudizio delle prove illecitamente raccolte. Ben vengano, quindi, le norme proposte dal governo, contro le quali non è più possibile obiettare che si vuol tutelare il perseguitato Berlusconi, e ben venga l’emendamento proposto dall’on. Pini della Lega, che estende la portata del timido disegno governativo. La nuova legge dovrebbe restituire, in primo luogo, al cittadino danneggiato il diritto di agire direttamente contro il magistrato responsabile, attuando finalmente la volontà del popolo sovrano espressa con il voto referendario di quasi ventuno milioni di elettori. In secondo luogo dovrebbe determinare i casi in cui l’azione può essere esercitata e ciò si propone in maniera equilibrata e tale da non poter destare allarme nei magistrati seri e onesti. Nulla v’è da dire sull’ipotesi di dolo, poiché è palese la necessità di perseguire, non soltanto con l’azione civile di responsabilità, il magistrato che compie un atto con il deliberato proposito di danneggiare il cittadino. La Costituzione sancisce la sottoposizione del magistrato alla legge, che egli è tenuto ad applicare: non v’è, perciò, alcun motivo di scandalo quando sia chiamato a rispondere di aver violato la legge in maniera manifesta e, quindi, inescusabile. La denegata giustizia, poi, è un fatto omissivo gravissimo, che si verifica quotidianamente, come possono sperimentare i cittadini che chiedono al magistrato la tutela dei loro diritti; va da sé che il diniego deve pur sempre poter essere attribuito a dolo o colpa grave. Il lettore avrà notato l’uso, da parte mia, del modo condizionale. Non sono certo, infatti, che la legge andrà in porto, poiché sono decenni che si tenta di fare qualcosa di simile e le resistenze sono sempre risultate troppo forti. Non sono certo, poi, che la legge avrà effettiva attuazione, posto che nemmeno le riduttive norme della legge Vassalli l’hanno avuta. L’Italia è il paese nel quale le leggi sono spesso destinate a rimanere sulla carta, come insegna l’esperienza della Bossi-Fini in materia di immigrazione; ma il fenomeno è assai più antico, poiché risale non solo all’epoca delle “grida” manzoniane, ma addirittura ai tempi di Dante Alighieri. “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”, è, infatti, la sconsolata domanda che il sommo poeta pose in bocca a Marco Lombardo (Purgatorio, XVI, 97), quasi otto secoli orsono.




















