Tifoso del Napoli risarcito dalla Juventus per "danni esistenziali"
Cori razzisti rovinarono "lo spettacolo" ai tifosi del Napoli, alcuni andarono via anzitempo per il clima insopportabile che si era creato allo stadio di Torino
di
Gio 21 Mag 2015 18:39
NAPOLI. Potrebbe essere una sentenza storica, capace di cambiare finalmente i comportamenti degeneri negli stadi, con cori razzisti e violenze inaudite e gratuite. Parte da Castellammare di Stabia un'azione legale vinta da un tifoso del Napoli, l'avvocato Giovanni de Angelis, che ha citato in giudizio la Juventus FC Spa, vincendo contro la potente società calcistica del Nord. La vecchia signora è stata condannata a pagare ''per inadempimento contrattuale'' al tifoso del Napoli i danni patrimoniali e i disagi morali (danni di natura esistenziale) vissuti durante la partita del 10 novembre 2013 allo ''Juventus Stadium'' di Torino.
La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al tifoso azzurro, ma la società torinese era ricorsa in appello, perdendo davanti al Tribunale di Torre Annunziata. La società non ha impugnato nei termini di legge la decisione del giudice e quindi la stessa ha acquisito giudicato formale, per scadenza di termini. La Juventus dovrà pertanto pagare al danneggiato: 305 euro di danno patrimoniale (costo del biglietto della partita, del viaggio in treno e del pernottamento a Torino) più mille euro di danno esistenziale, inoltre le spese legali di primo e secondo grado di giudizio. E' quanto ha stabilito il Giudice di Pace Francesco Buonocore in favore di Giovanni de Angelis che ha istruito personalmente la causa civile contro la squadra bianconera al ritorno da un incontro sportivo rovinato dai cori razzisti da parte della tifoseria juventina contro quella avversaria del Napoli. In quella occasione, l'avvocato de Angelis venne costretto ad abbandonare in anticipo lo stadio, prima della conclusione dell'incontro calcistico, in conseguenza di una situazione ambientale avvertita come insopportabil. E il giudice di Pace ha accusato la società juventina di una ''inadempienza contrattuale per il mancato adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto con la vendita del biglietto di accesso allo stadio di contrastare le turbative al godimento dello spettacolo''. I fatti menzionati nella sentenza sono riferiti a striscioni, cori e insulti che vennero rivolti all'indirizzo degli spettatori tifosi della SSC Napoli con frasi del tenore ''Lavali, lavali, lavali col fuoco ''; ''forza Vesuvio distruggi tutto''; ''senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani o colerosi terremotati voi col sapone non vi siete mai lavati, Napoli merda, Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera; ''uccidete questi bastardi''. Il Giudice di Pace scrive che ''è stata inoltre provata la circostanza che durante il primo tempo della gara, i tifosi della Juventus esponevano uno striscione che inneggiava alla 'eruzione del Vesuvio e alla morte del Popolo Napoletano' e che tale striscione rimaneva esposto inizialmente al centro della curva e successivamente esposto sul lato inferiore della detta curva, senza che lo stesso venisse rimosso'' dagli steward. Il giudice ha considerato colpevole la società torinese in quanto ''alcuno dei funzionari e dipendenti della ''Juventus Fs Spa'' addetti alla vigilanza dello stadio si adoperò in qualche modo per evitare o far cessare tali vergognosi comportamenti posti in essere da nutrite frange della tifoseria juventina, omettendo persino di invitare tali tifosi tramite megafono a desistere da tali comportamenti''. ''Irrilevante è la circostanza che la gara calcistica sia stata regolarmente disputata, mentre al contrario,- spiega il giudice - rileva che l'attore, in conseguenza dell'inattività dei funzionari e dei dipendenti della convenuta addetti alla vigilanza dello stadio non abbia potuto, come era suo diritto in virtù dell'acquisto del biglietto d'ingresso, assistere serenamente a tale gara, perché bersagliato da invettive violente, volgari e intimidatorie che addirittura inneggiavano alla morte e all'uccisione: di tutt'altra natura e contenuto sono i cori, cui fa riferimento la convenuta, costituenti fenomeno comune in tutti gli stadi del mondo e facenti parte dello spettacolo calcistico''. Questi omessi interventi, nota il giudice, avrebbero ''dato chiaro segno di dissenso e di condanna verso tali comportamenti e soprattutto avrebbe dimostrato la diligenza prescritta dall'art 1176 c.c.''.
Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati