Entro lo scorso 16 maggio i lavoratori autonomi hanno dovuto provvedere al pagamento degli oneri previdenziali da corrispondere per il 2014. A partire da questo mese infatti è partita la kermesse assicurativa dei soggetti contribuenti interessati relativa all'anno in corso che terminerà con l'ultimo versamento da effettuare a saldo nel giugno - luglio del 2016. Al riguardo è appena il caso di precisare che artigiani e commercianti devono di norma corrispondere all'Inps i contributi previdenziali previsti in cifra fissa (si tratta delle quote che coprono il lavoratore autonomo ai fini dell'assicurazione pensionistica per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e a percentuale. L'onere di legge dovuto sul "minimale" di reddito, che è uguale per tutti gli iscritti quale che siano i proventi d'impresa conseguiti nel corso del 2014, è stato calcolato con riferimento al nuovo minimale di reddito annuo di 15.548,00 euro, in vigore dal primo gennaio di quest'anno, sul quale sono state applicate le seguenti aliquote percentuali: 22,65 per cento, per i titolari di azienda artigiana e per i collaboratori familiari di età superiore ai ventuno anni e 19,65 per cento, per i medesimi soggetti il cui requisito anagrafico sia inferiore ai ventuno anni. Aliquote che, per i commercianti, sono state invece elevate, sempre nella stessa suddivisione indicata, al 22,74 per cento e al 19,74 per cento. La quota degli esercenti attività commerciali, leggermente più congrua rispetto al resto dei lavoratori individuali, contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09 per cento (dovuta fino al 31 dicembre del 2015), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, dlgs 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 62 anni (57 anni per le donne) che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps (502,38 euro mensili) per la durata massima di tre anni. Gli artigiani, pertanto, dovranno corrispondere un contributo minimo annuo, ripartito in quattro rate di eguale importo, di 3.529,06 euro (+7,44 di maternità, se titolari di impresa e coadiutori maggiori di ventuno anni) o di 3.062,62 (+7,44 di maternità, se collaboratori familiari più giovani). I commercianti, di 3.543,0596 euro oppure di 3.076,61 (sempre + 7,44 di maternità), secondo i casi determinati dalla scansione riferita. Per l'anno 2015 il massimale di reddito annuo è pari a 76.872,00 valore ricavato dalla prima fascia del cosiddetto "tetto" di retribuzione pensionabile (46.123,00) implementato di due terzi (30.749,00). Sui proventi intermedi all'intervallo tra le due cifre indicate si applica l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva (legge 438/1992). L'obbligazione previdenziale - si sottolinea - va tassativamente assolta, nei limiti delle scadenze ordinariamente stabilite, mediante l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24. Al riguardo, si ricorda che la prima, la seconda e la terza tranche dell'anno corrente, cadranno rispettivamente il 16 maggio, (già passato), il 16 agosto e il 16 novembre p.v. e la quarta e ultima, il 16 febbraio del 2016. È opportuno precisare, inoltre, che per eventuali periodi inferiori all'anno solare la contribuzione dovuta in cifra fissa va sempre rapportata a mese. Nella fattispecie le somme mensili da versare sono di 294,09 (+0,62 di maternità), per i titolari di aziende artigiane e per i coadiutori oltre i ventuno anni e di 255,22 (+0,62 di maternità), per i collaboratori al di sotto di tale soglia anagrafica. Importi mensili che, per gli esercenti attività commerciali, sono a seconda delle situazioni richiamate, alternativamente di 295,25 euro (+0,62 di maternità) o di 256,38 euro (+0,62 di maternità). Oltre al consueto incremento dovuto alla lievitazione del minimale di reddito imponibile, nel 2015 vi è, dunque, da registrare in aggiunta la conferma della maggiorazione dell'aliquota percentuale assicurativa di uno 0,2 per cento, decisa con la finanziaria 1998 (articolo 59 della legge n. 449/97). I primi concreti effetti del rincaro sono comunque già di fatto arrivati: i conti difatti con le nuove obbligazioni da attendere si sono già fatti sentire – come detto - il 16 maggio scorso. Importante, in sede di versamento delle singole rate, degli acconti e del saldo, tutti gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro.