La prescrizione è un evento estintivo del diritto di versare/recuperare i contributi, legato al decorso di un periodo di tempo determinato espressamente dalla norma. Entro il termine di prescrizione i contributi non corrisposti possono essere validamente: pagati con regolarizzazione da parte del datore di lavoro (lavoro dipendente), o del lavoratore stesso (lavoro autonomo); recuperati con controlli e accertamenti operati direttamente dagli uffici di vigilanza degli Enti (Inps in primis) o attraverso avvisi di pagamento o segnalazione all’esattoria (cartelle esattoriali). Importante, gli oneri assicurativi non corrisposti e prescritti possono essere recuperati solo mediante apposita richiesta di riscatto. La legge n. 335/95 (cosiddetta legge di riforma Dini) entrata in vigore il 17 agosto 1995, ha modificato a partire dal 1 gennaio 1996 il termine prescrizionale da 10 a 5 anni. Da ciò deriva che attualmente si possono configurare tre differenti situazioni per calcolare con certezza il decorso del lasso di tempo prescrittivo del credito contributivo, a seconda del momento dell’esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della prescrizione. Per essere formalmente valido l'atto interruttivo della prescrizione, deve contenere sempre la quantificazione del credito, o l'indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di poterlo quantificare con certezza. Inoltre, l'interruzione del termine prescrizionale riguarda sia la contribuzione che le sanzioni civili. Nella richiesta di pagamento deve quindi essere esattamente specificata la richiesta di sanzioni (detta anche oneri accessori). Va da sè, che la decorrenza dei termini di prescrizione presuppone che il debitore abbia messo perfettamente in grado l'Inps di conoscere l'entità del debito contributivo. Pertanto nell'ipotesi in cui ciò non avviene, la prescrizione non può decorrere poiché l'Ente previdenziale si trova nella impossibilità di esercitare il proprio diritto di credito. Per esempio, i datori di lavoro che si avvalgono di lavoro "nero". Le sanzioni civili invece dovute su ritardati versamenti restano cristallizzate alla data del pagamento stesso e seguono il medesimo regime prescrizionale del debito assicurativo. Circa poi le eventuali contestazioni sulla ricezione di lettere interruttive dei termini di prescrizione giova precisare in proposito che la raccomandata interruttiva dei termini prescrizionali si considera utilmente esperita e dunque conosciuta: nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia; all’atto del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. In questo caso sulla busta non recapitata deve chiaramente risultare la dichiarazione datata dell'ufficiale postale con la quale si attesta di aver lasciato l'avviso al destinatario della raccomandata per il ritiro della stessa, non essendo stato possibile consegnare la comunicazione per intervenuta assenza al domicilio inoltrato del destinatario. Quello dei pensionati si colloca a quota 16.280 euro REDDITO DICHIARATO SOTTO I 15MILA EURO ANNUI:46% ITALIANI Nella fascia di contribuenti fino a 15.000 euro si colloca il 46% degli italiani, che dichiara solo il 5% dell'Irpef. Lo comunica il Mef. Tra i 15.000 e i 50.000 euro si posiziona il 49% (il 58% dell'Irpef), mentre solo il 5% dei dichiara più di 50.000 euro (37% dell'Irpef). I 'Paperoni', sopra 300mila euro sono 30.000 (lo 0,1% dei contribuenti). I lavoratori autonomi hanno il reddito medio più elevato (35.660 euro), mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (ditte individuali) è pari a 17.650 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.600 euro, quello dei pensionati a 16.280 euro. comunica il Dipartimento delle Finanze del Mef illustrando i dati 2013. Si sente l'effetto della riforma Monti-Fornero nelle dichiarazioni 2013: lo spiega il Mef. Si è infatti registrato un calo di 168.000 contribuenti che hanno dichiarato redditi da pensione.