I pagamenti in contanti: limiti e utilizzo
di Carmine Damiano
Dom 21 Gennaio 2018 16:24
Ormai è consolidata la norma che stabilisce il tetto massimo di euro 3.000 per i pagamenti in contanti di beni e servizi, anche se dalla lettura di tali norme possono essere cosi evidenziate delle deroghe o impedimenti: • È possibile lasciare una caparra in contanti o frazionare un pagamento sopra i 3mila euro prevedendo una parte in contanti (sotto la soglia di legge) e un’altra parte con uno strumento tracciabile; • È possibile pagamenti rateali sotto i 3mila euro relativi a una fattura di importo superiore purché risultino da un piano di ammortamento che sia stato previamente accordato tra le parti e che risulti comunque da un documento scritto (o anche nella fattura); • Non è possibile mai effettuare operazioni in contanti sopra i 500 euro dai compro oro, nemmeno frazionando artificiosamente il pagamento. • È possibile pagare una fattura superiore ai 3mila euro con più assegni, perché si tratta di strumenti tracciabili. Se l’assegno è di importo superiore ai mille euro deve essere presente la clausola di non trasferibilità. • Si possono pagare in contanti al notaio gli importi di cambiali o assegni consegnati al professionista in caso di protesto, perché il notaio è mandatario dell’istituto di credito (e in genere il pagamento avviene presso la banca). • È possibile frazionare un pagamento superiore alla soglia di 3mila euro, per una prestazione che dura un anno (esempio, un trattamento ortodontico/consulenza annuale di contabilità). In questi casi, si possono prevede acconti mensili, che vanno regolarmente fatturati, che possono essere pagati in contanti anche se la somma di tutte le rate risulta alla fine superiore a 3mila euro. • Sono sempre possibili tutta una serie di operazioni, tra le quali i prelievi o i versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali in quanto non sono effettuate verso un soggetto terzo ma nei confronti di un intermediario abilitato (e rimangono comunque nella disponibilità del titolare). Pertanto in linea generale è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli al portatore in euro o in valuta estera, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi ( no intermediari bancari /postali), se le somme eccedano i 3.000 euro. A chiarimento delle tante preoccupazione dei clienti degli istituti bancari/postali, la norma non pone limiti ai prelievi dai proprio c/c, ma il funzionario bancario/postale potrebbe, al momento dell’operazione, richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo, se tali motivazioni non convincerebbero , quest’ultimo potrebbe inoltrare comunicazione all’Unione Informazione Finanziaria (Uif), organo di natura amministrativa. Se l’ente (Uif) ha il fondato sospetto che il denaro prelevato possa essere impiegato per finalità di riciclaggio può trasmettere le informazioni alla Procura della Repubblica. L’introduzione di tale limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei principali sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste, istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica. Il divieto del trasferimento sopra la soglia sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi come definita dal Dipartimento del Tesoro di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.