Il nuovo regime forfettario e la flat tax
di Carmine Damiano
Mar 22 Gennaio 2019 23:36
Il reddito con il regime forfettario non cambia rispetto al precedente anno, cioè si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, diverso in funzione del codice Ateco applicato. Dopo l’applicazione del coefficiente e la determinazione del reddito vanno sottratte le spese sostenute per gli oneri previdenziali e sul reddito residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15%, tale imposta sostituisce Irpef-addizionale regionale e addizionale comunale, nonchè l’imposta Irap .Il modello F24 seguirà le scadenze solite e i codici tributi da indicare sono “1790” per la prima rata di acconto; “1791” per la seconda o unica rata di acconto; “1792” per il saldo. L’adesione al regime dei minimi/forfettario produrrà la mancanza di recupero delle detrazioni d’imposta spettanti. L’applicazione al regime comporterà per il contribuente:
• Esenzione applicazione regime fattura elettronica attiva, ma dovrà ricevere sempre a mezzo Sdi;
• Non obbligo della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi e acquisti;
• Non obbligo della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
• Esenzione dichiarazione Iva e delle operazioni polivalenti;
• Obbligo della numerazione e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
• certificare e conservare corrispettivi;
• integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d'imposta (reverse charge);
• Esonero dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
• Esonero dall’applicazione della ritenuta sui ricavi/compensi conseguiti, tale disciplina va evidenziata nel corpo della fattura;
• Introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, del regime agevolato al 35% anche ai fini dei contributi Inps.
L’applicazione del regime forfettario potrebbe risultare non conveniente sempre anche in presenza di un'aliquota sostitutiva sicuramente bassa, e ciò trova la non convenienza, in quelle attività dove i costi sono consistenti, e i soggetti attuano una politica di investimenti. Quest’ultima caratteristica potrebbe determinare un aggravio di tassazione con l’adozione del regime forfettario laddove si abbia un modello di business con marginalità esigua. La cessazione del regime forfettario decorrerà a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso stabiliti dalla legge. cdamiano@damianoeassociat.it