Il riciclaggio e il fisco, nuove “strategie”
di Carmine Damiano
Lun 15 Gennaio 2018 12:34
L’ ingresso recente nel ns. ordinamento del reato di autoriciclaggio, ha prodotto rilevanza anche nel campo fiscale, in quanto il contribuente che “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, denaro proveniente dalla commissione di uno dei reati in materia di imposte sui redditi e Iva può essere accusato di autoriciclaggio e punito, in aggiunta alla pena prevista per il reato fiscale, con la reclusione da due a otto anni. Analizziamo per prima la norma del riciclaggio, identificata come l’insieme di operazioni volte a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è di certo illecita rendendone complicata l’identificazione e reimpiegando tale denaro in ulteriori attività. Tale condotta è sempre stata combattuta dal nostro ordinamento giuridico, in quanto tale lotta necessita, oltre che per colpire le condotte criminose, anche ad evitare l’effetto distorsivo sul mercato alterandolo con tale comportamento.. La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale italiano, e precisamente l’articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. In questa norma non viene contemplata e pertanto non punito il caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità ottenute con il crimine vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Con l’introduzione del reato di auto riciclaggio, sarà punito con un’ulteriore pena chi reinveste il denaro frutto di un reato che ha commesso lui stesso, mentre finora si era chiamati a rispondere soltanto del riciclaggio di denaro sporco altrui. La norma prevede un aumento di pena in caso di autoriciclaggio collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale e una riduzione della pena fino al dimezzamento per chi si sia efficientamente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Pertanto verrà chiamato a rispondere di autoriciclaggio - contrariamente a quanto accade per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego, le quali sanzionano non chi ha commesso il delitto da cui derivano i proventi illeciti, ma chi solamente li reimpiega, occulta, anche chi ha commesso il reato. Tale nuova norma riguarda principalmente i reati tributari, i quali potranno costituire delitti per il nuovo illecito. Dinanzi a reati fiscali, la possibilità di commettere l’autoriciclaggio è elevata: chi evade cerca poi di occultare o reimpiegare il denaro oggetto dell’evasione. In molte ipotesi, quindi, con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, si potrebbe di fatto consumare anche l’autoriciclaggio. Analizzando le pene, possiamo incorrere in un soggetto che commette i reati di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture, altri artifizi, emissione di fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata, e successivamente trasferisce o reimpiega il denaro derivante dal delitto, in tale caso rischia l’applicazione della sanzione per il reato tributario, nonchè la sanzione per il reato penale di autoriciclaggio, reclusione che ha un range di condanna da 2 a 8 anni. Chi commette reato tributario attraverso una dichiarazione infedele, omessa o un reato di omesso versamento di ritenute o di Iva, tutti delitti puniti con la reclusione inferiore a 5 anni, oltre a commettere reato tributario, incorre nella nuova norma penale di autoriciclaggio (attenuata) una condanna da 1 a 4 anni. L’autoriciclaggio, si prescrive in otto anni (10 con interruzione), sia per l’ipotesi base sia per quella attenuata. Il termine decorre, come tutti i reati penali, chiaramente dal momento in cui si reimpiega tale denaro e non dal periodo in cui si evade, pertanto potremo avere un reato di evasione tributaria commessa in un periodo d’imposta e il reato di autoriciclaggio commesso in altra data. Quindi, anche chi ha commesso un reato tributario diverso tempo fa, qualora reimpiegasse ora il denaro frutto di evasione, rischierebbe di rispondere per l’autoriciclaggio. La prescrizione del reato fiscale pertanto non ha riflessi su quello dell’ autoriciclaggio, che si consuma (e dunque si prescrive) in maniera autonoma. Infine, il reato è escluso allorché il profitto dell’evasione è congelato nella sfera privata dell’autore e non reimmesso nel circuito economico, in quanto destinato alla «mera utilizzazione o al godimento personale ».