Il versamento dei soci nelle aziende
di Carmine Damiano
Lun 18 Luglio 2016 12:08
In questi ultimi periodi, con la diminuzione di risorse finanziarie in circolazione e le difficoltà nel reperirle , le aziende ricorrono sempre più spesso al Finanziamento/ Versamento dei soci, cioè, il titolare o i soci in pro quota o misura diversa apportano mezzi propri per il regolare funzionamento delle struttura societaria o per eventi specifici. Il fenomeno dei versamenti soci ha avuto i suoi inizi con il DPR 597/1973 , il quale sosteneva che “per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi, pertanto con il finanziamento soci ,gli stessi godevano di interessi la cui tassazione era di totale vantaggio rispetto ad altre tipologie di investimenti. Il finanziamento dei soci, si intende “quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Ai finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di restituzione fa sì che possa applicarsi la disciplina del contratto di mutuo dettata, così come previsto dagli artt. da 1813 a 1822 c.c.. Tali finanziamenti rappresentano un debito della società verso il socio ed essi vengono appostati nel passivo dello Stato Patrimoniale. L’art. 1815 c.c. stabilisce che “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante e per la determinazione del saggio, salvo diversi accordi, gli interessi sono dovuti dal mutuatario nella misura legale, le parti possono tuttavia in via convenzionale pattuire una misura superiore a quella legale, purché ciò avvenga per iscritto e il tasso convenuto non sia qualificabile come “tasso usurario” (pena la non debenza di interessi oltre gli aspetti penali ). Un’altra tipologia di apporto dei soci, sono i versamenti effettuati senza obbligo di restituzione da parte della società, e rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima. Tale operazione nasce con delle finalità o dei momenti particolari della società, e qualora il versamento senza obbligo di restituzione venga effettuato senza una specifica finalità, si è in presenza di un cd. “versamento a fondo perduto” o “versamento in conto capitale”, tale fattispecie si qualifica come un negozio atipico poiché la stessa non ha causa di mutuo (stante l’assenza dell’obbligo di restituzione) né causa donandi (mancando, invece, due elementi essenziali del contratto di donazione, quali l’animus e la forma). Altra fattispecie, è rappresentata dal versamenti in conto aumento di capitale”, cioè versamenti dei soci che intervengono nel periodo compreso tra la delibera di aumento del capitale sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese. Le posizioni diverse sopra indicati, cioè natura fruttifera e possibilità di rinuncia da parte del socio finanziatore, assume, rilevanza al fine di delineare il trattamento fiscale dei finanziamenti in capo alla società destinataria dei medesimi. Infatti, gli interessi passivi corrisposti al socio sono deducibili dalla società percipiente nei limiti previsti dall’art. 96 del DPR 917/1986, mentre la rinuncia del socio alla restituzione di tali finanziamenti genera una sopravvenienza attiva , non tassabile. E’ necessario che la natura del versamento avvenga per iscritto, infatti, salvo diversa pattuizione o in mancanza di essa , si ritiene che possa ritenersi decisiva in favore della natura fruttifera l’eventuale iscrizione dei finanziamenti nel Passivo di bilancio, alla voce “Debiti verso soci per finanziamenti”. Dallo scorso periodo dì’imposta il legislatore ha previsto che entro il termine del 30 ottobre di ogni anno venga effettuata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sui beni concessi in godimento ai soci, e sui finanziamenti e le capitalizzazioni da parte degli stessi nei confronti societari; si tratta di due comunicazioni tra di loro indipendenti.