Tra le novità presenti nella Legge di Bilancio 2018, si evidenziano quelle relative alla proroga del super ammortamento e dell’ iper ammortamento. Tale disposizione nasce per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi. Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di beni strumentali nuovi, sostenuti entro il entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Per il super ammortamento, la data di completamento dell’investimento è il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Oltre al super ammortamento si ricorda che si è potenziata l’agevolazione attraverso lo strumento dell’Iper ammortamento, cioè prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Perché si possano usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’azienda deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all’albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila euro), in cui si attesta che: il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell’Allegato A e/o B e che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. Gli investimenti rientranti dell’iper ammortamento sono evidenziati nell’elenco fornito nell’Allegato A della Circolare, e l’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal ministero dello Sviluppo Economico. Come precisato dalla circolare per poter beneficiare delle maggiorazioni i beni devono rispettare il requisito della “interconnessione”, la quale deve essere attestata: dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata, dall’attestato di conformità, e tale documentazione deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, pertanto l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. La circolare recita “nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente”. Qui di seguito si evidenziano in funzioni delle entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento il diverso risparmio d’imposta.