La certificazione unica per il 2018
di Carmine Damiano
Lun 12 Febbraio 2018 14:32
In soffitta il vecchio modello Cud, oramai è entrato nel linguaggio degli addetti ai lavori e dei sostituiti il termine CU cioè certificazione unica. Questa nuova disposizione nasce per certificare da parte dei sostituti d’imposta, i compensi erogati a dipendenti, autonomi, professionisti ecc, Precisamente nel modello CU vanno certificati: redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, le provvigioni riconosciute per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanze di commercio di procacciamento d’affari, nonché di provvigioni derivanti da vendita domicilio, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia , corrispettivi erogati a seguito di contratti di appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25 ter dpr 29/09/1973 n 600, questo documento che fino agli anni scorsi andava in alcuni casi inoltrato ai percipienti in formato libero, deve oggi seguire le line guida dettate dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la trasmissione di questo documento , sarà la base su cui l’amministrazione finanziaria fornirà il modello 730 precompilato, pertanto l’indicazione di dati errati o incompleti comporterà notevoli disagi per il contribuente e sanzioni per il sostituto. La scadenza per l’invio telematico delle certificazioni uniche è stato confermato al 7 marzo 2018, in caso di trasmissioni tardive o incomplete scatteranno sanzioni ai sostituti, l’amministrazione concede però due attenuanti, la prima: gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati Inail, e se inviare o meno le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la seconda: le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il 730 potranno essere inviate oltre la scadenza senza applicazione di sanzioni. Il modello di certificazione deve essere inviato da parte dei sostituti d’imposta per comunicare i dati reddituali/previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoratore autonomo, provvigioni e redditi diversi. Particolare attenzione i sostituti devono avere nel rilascio delle certificazioni i cui redditi faranno parte del modello 730 precompilato , in quanto nel caso di mancata consegna nei termini (7 marzo), o errata compilazione della Certificazione Unica, sarà prevista la sanzione di 100 euro, per ogni certificazione, senza possibilità di poter applicare il cumulo giuridico in caso di violazioni plurime, previsto dall’art. 12 del D.lgs. 472/97. Questo significa che se un sostituto invia tardivamente 5 certificazioni, sarà applicata la sanzione di 500 euro. In caso di errata certificazione, l’unico modo per non essere soggetti a sanzione, è trasmettere la certificazione corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, (un mini condono). Non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, e se le certificazioni inviate entro la scadenza sono scartate dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, esse sono considerate tempestive purché siano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto. Le certificazioni contenenti redditi non dichiarabili con il 730 (compensi a professionisti, lavoro autonomo non occasionale, ecc ) possono essere inviate successivamente al 7 marzo senza applicazione di sanzioni. Per le certificazioni miste, che contengono sia redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo potranno essere scisse in due separati invii: il primo , relativo ai redditi di lavoro dipendente, andrà trasmesso entro i termini ordinari; il secondo, relativo ai redditi di lavoro autonomo, potrà essere trasmesso successivamente. Data ultima di consegna del modello CU ai sostituiti è il 31 marzo 2018, ed entro 12 giorni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al modello, inoltre, sono allegate le schede per la scelta del versamento del 5 e 8 per mille.