La notifica delle multe a mezzo Pec
di Automobile Club Napoli
Mer 07 Febbraio 2018 13:53
Varato il regolamento che disciplina la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada, tramite posta elettronica certificata (Pec). Il decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 dello scorso 16 gennaio), in particolare, stabilisce che tale procedura si applica nei confronti di chi ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo Pec, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis del Codice dell’amministrazione digitale. In caso contrario, il verbale viene notificato a mezzo Pec al proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, sempre che abbia domicilio digitale o fornito un indirizzo Pec all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito. L’indirizzo Pec dell’autore della violazione (in caso di contestazione immediata) o del proprietario del veicolo (se la contestazione viene effettuata successivamente) deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso. Solo se la notificazione mediante Pec non sia possibile, si ricorre alla classica procedura prevista dal Codice della strada, con oneri a carico del destinatario. Il messaggio Pec inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione di "atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada" con allegata una relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, riportante le seguenti informazioni: la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione che ha provveduto alla spedizione dell’atto; l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione; l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; l’indirizzo Pec a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario. Naturalmente, la documentazione allegata a mezzo Pec deve contenere anche una copia del verbale di contestazione, con attestazione di conformità all’originale, ed ogni altra comunicazione/informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa. Tutti gli allegati e i documenti informatici inviati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel Codice della strada, gli atti a mezzo Pec si considerano spediti, da parte degli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione. La notifica ai destinatari, invece, si intende avvenuta quando viene generata la ricevuta di consegna completa del messaggio Pec. Secondo il Dpr n.68/2005 (Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata), il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce allo stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, invece, fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna che viene rilasciata contestualmente al recapito del messaggio di Pec nella casella messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. In pratica, la ricevuta di avvenuta consegna costituisce piena prova della compiuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato, a prescindere se il destinatario abbia o meno consultato la propria casella Pec, aperti e letti i relativi documenti allegati. Qualora la notificazione mediante Pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della strada, con oneri a carico del destinatario.