NAPOLI. Il regolamento adottato dal Comune di Napoli per far pagare l’occupazione di spazi e aree pubbliche rischia di essere illegittimo. L’Ufficio del Giudice di Pace del Comune di Napoli (VII sezione civile), dott.ssa Annamaria Reale, ha infatti accolto la questione di legittimità costituzionale relativa al “Cosap - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” e sospeso il giudizio in merito a un procedimento di opposizione avanzato di recente da un esercente accusato di occupazione abusiva di spazio pubblico. Se la Corte dovesse accogliere l’eccezione gran parte delle sanzioni emesse dal Comune nei confronti degli esercenti risulterebbero nulle.

Ai sensi della legge su cui si fonda il Regolamento comunale, il Comune ha stabilito sia l’esistenza sia la misura del corrispettivo dovuto da chi occupa aree e spazi pubblici per svolgere attività commerciali. Si tratta del “Cosap - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Per la gestione e applicazione del canone, il Comune di Napoli ha scelto di agire come soggetto privato, nell’esercizio della libertà di iniziativa garantita anche agli Enti pubblici.

Attualmente all’esercente incappato in occupazione abusiva di suolo pubblico, è intimato il pagamento di un verbale e poi, a mezzo di successivo avviso di pagamento del “Cosap - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, all’esercente è richiesto anche il pagamento di altre somme calcolate presumendo l’occupazione abusiva dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale, oltre a non specificate altre sanzioni ed interessi.

«La presunzione dell’occupazione di suolo dal 30esimo giorno antecedente all’accertamento della violazione, così come altre pretese economiche non meglio specificate nel avviso di pagamento del Cosap, rappresentano un abuso», spiega l’avvocato Antonella Esposito (nella foto), autrice del procedimento di opposizione accolto dall’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. L’iniziativa di Antonella Esposito, avvocato civilista, ha fatto seguito alla richiesta di parere da parte di Fabio Chiosi, avvocato penalista e assessore agli affari generali della I Municipalità di Napoli, a causa delle numerose proteste che giungono dai pubblici esercenti.

«È evidente – precisa l’avvocato Esposito – che a mezzo di questo giudizio non vi è assolutamente la volontà di incitare i pubblici esercenti a non pagare quanto dovuto per la occupazione abusiva di suolo pubblico». Nel caso di occupazione di suolo pubblico senza preventiva richiesta al Comune, è corretto l’ordine di rimozione dell’abuso così come è corretta la richiesta di pagamento di sanzioni. A risultare illegittime sarebbero, in particolare, le norme del Regolamento Comunale che consentono di avanzare ai cittadini, oltre al pagamento del verbale, ulteriori pretese economiche non fondate su alcuna prova, come la “presunzione dell’occupazione di suolo” dal 30esimo giorno antecedente alla data del verbale. «In questo caso – precisa l’avvocato Antonella Esposito – sarebbe sufficiente un preventivo verbale dei Vigili Urbani. Tale imposizione non ha più natura di corrispettivo dovuto al Comune, ma diventa di fatto un’ulteriore sanzione che il Comune irroga all’esercente approfittando di una posizione di dominio che invece non gli spetta». Nel momento in cui il Comune sceglie di agire come soggetto privato, nell’esercizio della libertà di iniziativa garantita anche agli Enti pubblici, non potrebbe quindi avanzare nei confronti dei cittadini pretese economiche ulteriori alla sanzione già comminata per mezzo del verbale di accertamento dell’abuso. «Il Comune con applicazione della Cosap – spiega ancora l’avvocato Antonella Esposito –   sceglie di agire iure privatorum, quindi in posizione di parità con gli altri cittadini, ma poi nei fatti abusa della sua posizione dominante irrogando sanzioni eccessive e contrarie alla posizione di parità delle parti».

Il Regolamento rischierebbe di essere illegittimo perché permette all’ente di continuare ad agire a proprio piacimento alternandosi tra l’applicazione ai cittadini di un tributo o di un corrispettivo; tra la possibilità di agire in via autoritativa o iure privatorum rispetto alla stessa materia a seconda delle scelte del decisore locale generando, così, disparità di trattamento tra i cittadini e mancata certezza del diritto.