Cerca

La riflessione

Meno correnti nei Csm più efficienza e autonomia

Lo squilibrio tra politica e magistratura è figlio della incomunicabilità tra le parti

Meno correnti nei Csm più efficienza e autonomia

Plaudo alla costituzione dell’InterGruppo parlamentare per il SÌ al referendum. Si presenta come uno strumento forte per disinnescare la “partitizzazione” del voto. Per far capire che non è una campagna elettorale per il rinnovo della rappresentanza politica, ma il momento per sentire l’opinione dei cittadini su una proposta legislativa che modifica la Costituzione e dà alla Magistratura un ordinamento nuovo, riconoscendo per la prima volta direttamente al suo interno l’appartenenza del pubblico ministero al ruolo della Magistratura. Oggi, ricordo, tale figura trova il suo inquadramento solo in una legge ordinaria.
Sono favorevole alla riforma ordinamentale della Magistratura non da oggi. Nella XIV Legislatura ero parte di quel gruppo trasversale di parlamentari intenzionato a far decollare il lavoro delle riforme costituzionali partendo dall’esito della Bicamerale D’Alema. Ho dovuto, a suo tempo, incassare a malincuore l’insuccesso nel recepire il testo, dovuto a una dinamica, ancora oggi viva, di negazioni reciproche tra parti politiche avverse e ho accettato di votare la cosiddetta Riforma Castelli sul fronte giustizia e la riforma della seconda parte della Costituzione naufragata nel Referendum del 2006.
La mia cultura della politica mi porta però a non ritenere le mie convinzioni dei dogmi, prima di tutto per me stessa, lasciando aperta la mente al dubbio e, dunque, alla conoscenza. In tale ottica mi sono predisposta all’ascolto delle ragioni del No.
Il dovere di informarsi è quello al quale siamo chiamati tutti noi cittadini. Il referendum ci mette tutti di fronte alla sfida della democrazia partecipativa, che richiede sacrificio e impegno, soprattutto per evitare di cadere nella trappola delle suggestioni usata per insinuare confusione.
Seguendo le ragioni oppositive, segnalo che:
Primo punto. La riforma tocca sostanzialmente solo gli artt. 104 e 105, gli altri 5 articoli vengono interessati solo dal necessario coordinamento formale. La formulazione del quesito, cambiata in corsa, tradisce, le buone intenzioni dei suoi estensori. Aggiungere elencativamente, accanto al titolo della legge (che costituisce l’elemento immancabile) i sette articoli sui quali interviene la riforma è fuorviante. Un esempio per tutti: all’articolo 87, laddove il testo attuale dice che il Presidente della Repubblica presiede il Csm troviamo, nel testo della riforma che il Presidente della Repubblica presiede il Csm requirente e il Csm giudicante.
Secondo punto. Gli ambiti di intervento sono tre: la separazione delle carriere con lo sdoppiamento dell’organo di autogoverno, l’istituzione dell’alta corte in sostituzione della sezione disciplinare e il metodo di composizione dei tre organismi.
A. La separazione delle carriere in costituzione e il connesso sdoppiamento del Csm piuttosto che la separazione delle funzioni prevista con legge ordinaria è un corollario al principio del giusto processo iscritto all’articolo. 111, che vuole il processo penale in contraddittorio tra le parti e in condizione di parità tra di esse e rispetto al giudice terzo e imparziale, e porta a compimento il raccordo costituzionale con il processo accusatorio introdotto con la Riforma Vassalli nel 1989. Se le parti devono essere più uguali tra loro e il giudice un po’ meno uguale, con questa modifica lo si fa. Il timore, espresso dai “Noisti”, che il Pm da questa riforma possa uscirne diminuito perché sottoposto al potere politico o rafforzato perché avrà un organo di autogoverno tutto suo si elidono a vicenda. Peraltro la prima ipotesi è priva di fondamento. L’autonomia e l’indipendenza non si toccano. Con la riforma resta inalterata la composizione dei due organismi, la Presidenza rimane in capo al Presidente della Repubblica così come uguale è la proporzione tra laici e togati. Non vengono toccati né il primo comma dell’art. 104 che statuisce l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura, sia essa requirente che giudicante, né l’art. 101 che attribuisce ai magistrati l’amministrazione della giustizia in nome del popolo italiano e limita la soggezione dei giudici alla sola legge. Per quanto al timore del superpoliziotto autoreferenziale, ipotesi opposta e contraria, direi che il solo fatto che a pensarlo sia l’Anm denuncia una inclinazione riscontrata a legislazione vigente che nessuna contiguità con il giudice potrà correggere. Per non far torto a chi ritiene che la separazione potrebbe portare il pm a perdere la cultura del diritto, la mia proposta, forse anche una provocazione, già presentata in Parlamento una vita fa, è costruire un percorso di formazione di base unitario per le professioni giurisdizionali/giuridiche, che coinvolga anche gli avvocati. In tal modo tutti i soggetti del processo creeranno un comune tessuto culturale sul quale innestare le diverse specialità.
L’Alta Corte sostituisce la sezione disciplinare, distinguendo le funzioni ordinamentali e professionali da quella disciplinare. La composizione di questo organismo di giustizia domestica rafforza i requisiti di competenza e ripropone la maggioranza di togati, nel numero di 9, scelti per 1/5 tra i magistrati requirenti e per 2/5 tra quelli giudicanti, in entrambi i casi con 20 anni di esercizio ed esperienza di legittimità, tre laici scelti dal PDR e ancora tre laici indicati dal Parlamento. La riforma non esclude che le decisioni possano essere ricorribili innanzi alle Ssuu della Cassazione, preoccupazione del fronte del No, che potrà trovare risposta nella legge attuativa.
C. Il sorteggio metodo assolutamente democratico soffre indubbiamente della difficoltà di selezionare il merito. È pur vero che avverrebbe tra magistrati cui affidiamo la amministrazione della giustizia in nome del popolo e soggetti solo alla legge, in piena autonomia e indipendenza da altri poteri. Si può presumere che abbiano strumenti adeguati per occuparsi di amministrazione delle assegnazioni, dei trasferimenti, delle valutazioni di professionalità. Ma ove ciò non fosse ritenuto elemento qualitativo sufficiente si potrà sempre definire nella legge di attuazione, cui la riforma rinvia la determinazione dei metodi del sorteggio, delle procedure e, per quanto ai due csm, anche per il numero dei componenti. Con questo mi dico anche che la preoccupazione dell’aumento dei costi, da qualcuno denunciata, potrà trovare sollievo nella determinazione della composizione dei due Csm che potranno come l’Alta Corte essere composti ciascuno da 15 membri. Mi sono chiesta, sollecitata dalle paure rappresentate da alcuni, quale strappo all’autonomia della magistratura comporterebbe questo nuovo meccanismo?! I magistrati verranno scelti tra i magistrati, potendo anche con requisiti di professionalità ulteriori stabiliti per legge. Non si sceglie insomma un quisque de populo. La minore influenza sulle scelte da parte delle correnti di pensiero interne alla magistratura potrà solo ridurre le conflittualità e forse contribuire a rendere più efficiente la giustizia distogliendo i magistrati da affari organizzativi speciosi, abbattendo i costi delle elezioni e i tempi delle procedure di rinnovo. Di più in questo sistema c’è che i laici verranno sorteggiati da un elenco, di avvocati e professori universitari ordinari in materie giuridiche, che il parlamento in seduta comune formerà nei sei mesi dall’elezione sulla base dei criteri di competenza oggi vigenti e di eventuali altri che il legislatore ordinario riterrà di aggiungere. Oggi il Parlamento li indica in maniera assolutamente discrezionale e, di solito, sulla base di scelte di vertice delle parti politiche che si consumano a ridosso del voto, spesso anche in ragione di puzzle di nomine in altri enti o organismi. Quindi scelta libera da affari contingenti.
Credo che questa riforma sia un primo passo verso una giustizia più garantista, più responsiva e più efficiente. Ritengo che essa si muova nel solco della costituzione e nel rispetto delle garanzie da essa previste. Penso che definire in maniera chiara chi fa cosa rispetto alla fondamentale funzione giurisdizionale sia un servizio per la comunità intera.
Non è la soluzione ai disagi e alla sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia ma senza dubbio è fatta nell’interesse del bene comune. Sicuramente trovo fuori luogo il catastrofismo del No.
Purtroppo il clima politico non aiuta. Ma di questo passo difficilmente a breve respireremo aria più salubre.
Lo squilibrio tra politica e magistratura è infatti figlio della rinuncia alla cultura della politica e alla conseguente incomunicabilità tra le parti. Al popolo si chiede di essere più maturo dei suoi rappresentanti.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Il Roma

Caratteri rimanenti: 400

Logo Federazione Italiana Liberi Editori