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Ecco tutte le perplessità sul candidato De Luca

Opinionista: 

La concezione bonapartista e plebiscitaria che Vincenzo De Luca dimostra d’avere della vita democratica, non corrisponde al sistema politico disegnato dalla nostra Costituzione. L’ex sindaco di Salerno dispone certamente nella sua città ed altrove nella Regione d’un cospicuo seguito nell’elettorato, ma questo non basta a fare della candidatura alla presidenza della giunta regionale un qualcosa d’auspicabile ed opportuno. È vero, lui ha sostenuto che governa chi i voti ce li ha e che la legge Severino è poco più d’un intralcio lungo il suo cammino, del quale grazie al Tar potrà facilmente farsi beffe; ed è vero anche che quella severa normativa nell’ambiente italiano così variegato e compromissorio stride non poco. Ma le cose non stanno esattamente come sostiene l’ex sindaco e la sua partecipazione alla prossima competizione elettorale potrebbe creare una gran confusione, della quale è forse utile aver ben chiaro il quadro per comprendere cosa c’è da aspettarsi. Ove mai per davvero De Luca dovesse candidarsi e vincere le elezioni, le conseguenze possibili sarebbero le seguenti. Pare certo che la legge per la quale Silvio Berlusconi ha perso il seggio senatoriale consente all’ex primo cittadino di Salerno di concorrere all’ambita poltrona di Palazzo Santa Lucia; ma questo non vuol affatto dire che egli possa anche assidervisi e che, se anche dovesse riuscirvi, possa effettivamente governare una regione impossibile come la Campania. Anzitutto, nel momento stesso in cui fosse eletto presidente della Regione, De Luca dovrebbe esser sospeso dal ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 235 del 2012. E questo è il primo dato, oggettivo. È vero che in Italia le norme hanno una singolare attitudine a piegarsi ai potenti del momento, ma ben difficilmente la cosa non si verificherà. A questo punto, il nostro dovrà ricorrere innanzi ad un giudice, chiedendogli d’insediarlo, senza curarsi di quanto la normativa prevede. C’è da dire che il Tar l’ha già fatto per due volte, per il nostro sindaco de Magistris e per il De Luca medesimo. E dunque è prevedibile lo faccia ancora. Anche se non è scontato, non solo perché questa volta sostenere la tesi dell’ingiusta retroattività della disciplina dettata dalla legge Severino è più difficile, dato che la candidatura alla Presidenza della Regione avviene ben dopo l’entrata in vigore della legge è l’incandidabilità non è una sanzione di carattere penale per la quale non vige il divieto della retroattività; ma anche perché il Tar potrebbe questa volta riflettere un po’ meglio sul fatto che in materia la giurisdizione non è la sua ma del giudice ordinario. E se questo avvenisse, la Regione rimarrebbe priva di guida per chissà quanto tempo. Con il rischio che nemmeno sarebbe possibile costituire una nuova Giunta e che la vecchia rimanga in prorogatio, dato che non mi risulta ci sia un potere di commissariamento. Ma anche a non prefigurare scenari così infausti per il Nostro (e per noi), il più che potrebbe accadere e che egli ascenda alla sua carica grazie ad un provvedimento cautelare del Tar e che governi, quindi, nella precaria condizione di chi aspetta la decisione definitiva del giudice. Che cioè la sua posizione politica sia legata all’incerto esito d’un giudizio. Un’incertezza quanto mai profonda, perché dipendente da quanto dirà in proposito, non il Tar per la Campania, bensì la Corte costituzionale. E per chi non lo sapesse, il giudizio di quest’ultima è tra i meno prevedibili tra quelli che ci si possa attendere dalla giurisdizione. Non perché la Corte sia un luogo d’arbitrio, ma perché i parametri sulla cui base essa è chiamata a risolvere le questioni di costituzionalità, sono quant’altri mai vaghi ed imprecisi. Basti dire che il principale d’essi – quello che anche in questa vicenda sarebbe chiamato a far da faro – è quello della ragionevolezza. La Corte sarebbe chiamata a decidere cioè se debba considerarsi ragionevole, nel contemperamento tra gli interessi in conflitto, una normativa che per preservare la genuinità nella gestione della cosa pubblica e della funzione amministrativa, sospenda un amministratore eletto, quando sia stato condannato solo in primo grado di giudizio. Ed ognun vede come una tal decisione valutazione di ragionevolezza resti affidata a poco più che personali convincimenti e sensibilità: dato che si tratta di stabilire sino a qual grado la genuinità della funzione pubblica debba esser sottoposta a precauzioni e non c’è nulla nel sistema giuridico che possa prescriver in proposito conclusioni univoche. Per non farla lunga, resta da domandarsi in qual modo un presidente di Regione possa effettivamente governare in un tal quadro d’incertezza, quando è ben noto che nulla pregiudichi di più l’esercizio del potere quanto la precarietà nel detenerlo. E non solo perché l’orizzonte s’accorcia ed impedisce di progettare a lunga durata: un difetto che di per sé già non poco danneggia l’amministrazione elettiva; ma soprattutto perché in politica i seguaci son tali non perché abbian grande simpatia per il Capo, anzi generalmente avviene il contrario, ma perché lo temono; e se lo sentono pericolare, pensano solo a procurarsi, più o meno nascostamente, altre protezioni. E tutto ciò porta ad un sì fitto intrigo d’interferenze ed ostacoli, sordi o espressi, che la già difficile opera del governare diviene di fatto impossibile. Su queste basi, ci vien proposta una nuova pagina per la politica regionale. Giudicate un po’ voi in qual strano Paese viviamo.