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I finanziamenti dei soci: le conseguenze fiscali

Opinionista: 

In questi periodi le aziende sono alle prese con la chiusura dei bilanci e la determinazione delle imposte, l’effetto Covid-19 ha prorogato di 60 giorni la data di approvazione dei bilanci e nella stesura di quest’ultimi riveste un importante impatto l’eventuale rinuncia dei crediti vantati dai soci della società sotto il profilo civilistico e fiscale. Il D.Lgs. 14.9.2015, n. 147, entrato in vigore il 7.10.2015, con decorrenza 1 gennaio 2016, introduce modifiche in merito alla tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del credito che il socio vanta nei confronti della società. La norma stabilisce che la rinuncia del credito di un socio genera sopravvenienza attiva in capo alla società solo per la parte eccedente il valore fiscale del credito, e tale valore deve essere certificato dal socio a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in mancanza della certificazione, la sopravvenienza attiva sarà pari all’intero importo della rinuncia. Il decreto modifica il regime fiscale delle rinunce dei soci che, perdono la loro completa intassabilità, divenendo imponibili per la differenza tra valore nominale e valore fiscale dell’importo del credito rinunciato. La norma nasce per equilibrare due aspetti: 1) contrastare manovre elusive quali crediti, di indubbia esigibilità, i quali venivano acquistati dai soci a prezzi assai inferiori, mediante contratti di cessione pro soluto, e poi fatti oggetto di rinuncia, tramite le cessioni pro soluto, il creditorecedente realizzava una perdita su crediti fiscalmente deducibile, mentre la società debitrice conseguiva una sopravvenienza attiva detassata a seguito della rinuncia del credito del socio creditore-acquirente. Con la formulazione del nuovo articolo del DPR 917/88 il creditore cedente realizza una perdita fiscalmente deducibile ma la società beneficiaria della rinuncia potrà avere una detassazione della sopravvenienza attiva solo nel limite del costo effettivamente sostenuto dal socio per l’acquisto del credito stessa; 2) per evitare gli squilibri che si creavano con l’applicazione del Principio contabile n 28 e la norma derivante dall’art 88 del DPR 917/88, in quanto il primo considera che la rinuncia a qualsiasi credito da parte del socio, a prescindere dalla sua natura, deve essere trattato contabilmente come apporto di patrimonio e indicato nella voce D dello Stato patrimoniale, nelle poste del patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, ed inoltre non è rilevante la natura del credito, che può essere di natura finanziaria (finanziamento soci) o di natura commerciale,(cessione di beni o servizi) o anche di un debito di lavoro. Le società spesso erano solite rilevare come sopravvenienza attiva la rinuncia dei crediti dei soci procedendo, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una variazione fiscale in diminuzione dell’imponibile fiscale per l’intero ammontare della rinuncia producendo un reddito civile elevato e non tassabile per la parte di sopravvenienze attive. Con la modifica introdotta al comma . 4 dell’art. 88, la detassazione della sopravvenienza attiva, derivante dalla rinuncia del credito del socio, è ammessa, ma nel limite del suo valore fiscale, come certificato dal socio mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comunicata alla partecipata. La nuova disciplina riduce così il vantaggio fiscale della rinuncia del credito (determinato con una variazione in diminuzione del Modello Unico), che si ha solo nel limite del valore fiscalmente riconosciuto in capo al socio stesso. Sempre l’applicazione della nuova norma chiarisce che la tassazione della sopravvenienza attiva, nel limite della differenza tra valore nominale del credito e costo di acquisto da parte del socio, sarà assoggettata indipendentemente dal trattamento contabile dell’operazione di rinuncia, quale variazione in aumento o in diminuzione nel Modello Unico della società, a prescindere che tale rinuncia sia attribuita a riserva di patrimonio o fatta transitare nel Conto economico come Sopravvenienza Attiva. Quindi è stato equiparato il regime di tassazione dell’operazione di rinuncia, a quella in cui si chiude, con saldo a stralcio, un debito verso un altro creditore (con rilevazione della sopravvenienza pari alla differenza tra valore nominale e valore pagato).

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