Con l’approssimarsi della scadenza fiscale, un controllo è necessario da parte degli operatori economici, sulle aziende e i percipienti sulla determinazione della corretta applicazione della ritenuta d’acconto, del suo versamento e certificazione. I soggetti che subiscono la ritenuta per ogni fattura incassata è la categoria dei professionisti e, in senso più ampio i lavoratori autonomi e agenti. La ritenuta d’acconto è generalmente a titolo di acconto, pertanto un pagamento anticipato di una parte delle imposte, il cui obbligo di versamento è posto a carico del datore di lavoro o committente che la trattiene al lavoratore autonomo e la versa per suo conto entro il 16 del mese successivo al pagamento, a mezzo utilizzo del modello F24 con l’indicazione dei codici di appartenenza 1038 per le ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza - 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni. Tale obbligo incorre sempre per i redditi sopra definiti ad eccezione dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario e i non residenti (dopo si chiarirà meglio). La base imponibile della ritenuta d’acconto è composta: dai compensi professionali evidenziati in fattura, dal contributo addebitato in fattura del 4% per gli iscritti alla gestione separata , dai rimborsi spese sostenuti , non in nome e per conto dei clienti. Gli obblighi del sostituto al fine di una corretta applicazione della gestione delle ritenute sono evidenziati in : esamina della fattura/notula dove si evince la ritenuta, versamento entro il 16 del mese successivo al pagamento della nota della ritenuta, consegnare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i redditi, al prestatore la Certificazione Unica attestante le ritenute operate, trasmissione telematicamente entro il 7 marzo all’Agenzia delle Entrate del modello CU, compilazione entro il 30 Settembre del modello 770 con il riepilogo di tutti i percipienti, delle ritenute operate e degli estremi di versamento. I compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia, sono soggetti a comportamenti diversi a seconda che il committente italiano sia o meno sostituto d’imposta: nel primo caso la tassazione in Italia si esaurisce tramite la trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito con aliquota pari al 30%. In tal caso la ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. Nel caso in cui il committente non è sostituto d’imposta , la tassazione in Italia prevede che il lavoratore non residente dichiari il proprio reddito compilando Unico PF senza l’incidenza della ritenuta d’acconto. I compensi di lavoro autonomo corrisposti ai non residenti concorrono alla base imponibile per la tassazione dei redditi dei non residenti solamente i redditi prodotti nel territorio Italiano. La ritenuta d’imposta applicata al 30% sull’importo corrisposto ai lavoratori autonomi non residenti presenta anch’essa dei casi di esclusione: se il lavoratore autonomo non residente effettua la prestazione a favore del soggetto italiano interamente all’estero, la somma non è tassata in Italia e quindi non è soggetta a ritenuta. I compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, e in tale caso si applica la ritenuta a titolo di acconto del 20%. Compensi corrisposti da privati non sostituti d’imposta a soggetti non residenti, per prestazioni svolte nel territorio Italiano. Il modello Unico di quest’ultimi soggetti (i non residenti) può essere presentato dall’Italia con gli stessi termini e modalità dei residenti, oppure dall’estero con raccomandata.