Scadenze fiscali, ora tocca all’Imu
di Carmine Damiano
Lun 10 Giugno 2019 14:35
Il 17 giugno scade la prima rata nonché l’acconto dell’imposta Imu, l’odiosa tassa sulla case, ma prima di procedere alla determinazione degli importi, è doveroso effettuare delle considerazioni sui soggetti obbligati e sulle esclusioni in essere, sulle aliquote e detrazioni. Entro il termine su indicato va pagata l’imposta che contiene nel suo paniere: l’imposta municipale unica per le seconde case, il tributo sui servizi indivisibili come l’illuminazione, l’anagrafe, la manutenzione delle strade o dei giardini, e la tariffa sui rifiuti. L’Imu si applica su tutte le seconde case e su tutte le tipologie di immobili diversi da abitazioni, sull’abitazione principale è da applicare solo sulle abitazioni di lusso, e con precisione quelle identificate catastalmente con le seguenti categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Pertanto, se il soggetto risiede in questa tipologia di abitazioni è soggetto al pagamento dell’Imu applicando le aliquote agevolate e godendo delle detrazioni se concesse dal Comune. Il contribuente che risiede quale prima casa in abitazioni diverse dalla tipologia catastale di cui sopra è esente dall’imposta a decorrere da quest’anno. Si ricorda che viene considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente risiede abitualmente e non può essere più di una abitazione su tutto il territorio nazionale. Sono tenuti a versare l’Imu i non residenti che possiedono un immobile in Italia. Viene assimilata ad abitazione principale l’immobile sito in Italia e di proprietà di italiani non residenti a condizione che è posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia; iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero); già pensionati nei rispettivi paesi di residenza; posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia; e ultima condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Non tutti gli immobili scontano l’imposta, la legge e i Comuni stabiliscono tipologie di situazioni soggettive e oggettive per cui sono esenti da imposta Imu: i fabbricati rurali strumentali; immobili merce, ossia quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività; assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana; fabbricati colpiti dagli eventi sismici, sono inoltre esenti i terreni agricoli ubicati in quei comuni classificati totalmente montani, mentre sui terreni in collina, invece, non va pagata solo dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli e iscritti nella previdenza agricola. I proprietari di immobili dovranno pagare l’acconto Imu sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dai Comuni. Ultima verifica da effettuare è l’attribuzione della rendita catastale, che potrebbe essere variata o alle diverse modalità di utilizzo del fabbricato (2018 abitazione principale e nel 2019 tenuto a disposizione), l’acquisto o la vendita di un immobile nel corso dell’anno 2019, le aree che da terreni potrebbero avere avuto un cambio nel piano regolatore diventando area fabbricabile e quindi soggetti a base imponibile Imu diverse. La base imponibile Imu dei fabbricati è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 (per i solo immobili abitativi). I coefficienti moltiplicativi cambiano a secondo della tipologia degli immobili e, per semplificare, i fabbricati di interesse storico ed artistico, la base imponibile è ridotta del 50% e così anche i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Per i terreni agricoli la base imponibile è il reddito dominicale per il coefficiente di rivalutazione del 25% e successivamente applicato ancora il coefficiente moltiplicativo 135. Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore edificabile. cdamiano@damianoeassociati.it