Le norme giuridiche hanno dettato regole chiare per la tassabilità e la deducibilità degli oneri sostenuti dai redditi percepiti dal coniuge in caso di separazione e divorzio, tali disposizioni sono differenti se trattiamo di: A. assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge. B. assegno di mantenimento per i figli. Il regime applicato per l’assegno erogato per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono dedotti dal reddito complessivo, costituendo, pertanto, oneri deducibili. I redditi percepiti i dall’ottenimento di assegno di mantenimento o divorzile costituisce reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente e deve, essere dichiarato da parte del percettore. Salvo onere da provare tali redditi si presumono percepiti alle scadenze stabilite dall’accordo di omologa, pertanto l’imponibilità e la deducibilità scattano nel periodo d’imposta indicato nell’omologa del Tribunale. Si è molto discusso sulla differenza dell’importo corrisposto nella modalità periodica e/o in quella una tantum , su tale argomento si è pronunciata la Corte Costituzionale, e, a seguito di sentenza l’agenzia del entrate a mezzo risoluzione, ha chiarito: la non deducibilità dell’importo stabilito una tantum permane anche in caso di accordo per la rateizzazione del pagamento, pertanto abbiamo due diversi approcci fiscali, la deduzione in caso di assegno corrisposto periodicamente e la non deducibilità per quelle somme versate una tantum (l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una revisione, in aumento o in diminuzione, mentre, al contrario, quanto versato una tantum, definisce i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l’effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite in sede giudiziaria). Il regime applicato per il mantenimento dei figli, ha invece logiche diverse, in quanto gli importi destinati al mantenimento dei figli sono esclusi dalla base imponibile per il coniuge percettore, e non sono mai deducibili per il coniuge obbligato al pagamento , sempre chiaramente nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per le detrazioni dei figli, gli accordi possono prevedere che la detrazione spetti al coniuge con il reddito più elevato o ripartito nella misura del 50% tra i due coniugi. Se le parti stabiliscono negli accodi di separazione/divorzio di trasferire quote di comproprietà o dell’intera proprietà sugli immobili facenti parte del patrimonio familiare, al coniuge l’agenzia delle entrate ha previsto una tassazione agevolata (imposta fissa) purché inserti negli accordi e omologati del Tribunale o nella sentenza di Divorzio. In ultimo se negli accordi si prevede il trasferimento dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, e tale atto di trasferimento venga effettuato prima dei cinque anni, il legislatore ha previsto la non decadenza del benefico, in quanto trova applicabile il regime di esenzione, per cui non opera la decadenza indipendentemente che il coniuge cedente provveda o meno all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno. Attenzione pertanto quando si chiude un accordo di separazione o sentenza di divorzio, che le condizioni siano ben chiare, cioè quanto spetta al coniuge e quanto ai figli, che eventuali assegnazioni del patrimonio immobiliare avvenga in sede di omologa del tribunale e non con accordi successivi, pena il non beneficio fiscale. carminedamiano@damianoeassociati.it