È scattato il conto alla rovescia per il versamento dei contributi Inps relativi a colf e badanti. Entro il 10 ottobre prossimo tutte le famiglie che si avvalgono della collaborazione di personale domestico dovranno saldare la rata relativa al terzo trimestre (luglio – settembre 2016). Nella consapevolezza che la riforma Fornero ha introdotto un contributo addizionale dell'1,40% in caso di contratto a tempo indeterminato. LE NOVITÀ CONTRIBUTIVE Con la circolare 25 dell’8 febbraio 2013 l'Inps ha fornito per la prima volta due tabelle: una da utilizzare per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'altra per i rapporti a termine. Nel caso l'orario non superi le 24 ore settimanali, per entrambe le tipologie di contratto i contributi orari sono commisurati a tre diverse fasce di retribuzione effettiva. Quando, invece, si sforano le 24 ore il contributo orario diventa fisso. IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE Ma la vera novità anche di questo 2016 rimane sempre il versamento del contributo addizionale dell'1,40% all'Inps. Nel caso, comunque, il contratto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in tempo indeterminato, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro viene restituito per gli ultimi sei mesi di rapporto. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2013, per effetto dell'articolo 2 della legge 92/2012 - la cosiddetta riforma Fornero - l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata prima sostituita dall'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) poi dall’attuale Naspi. IL VERSAMENTO La corresponsione dell’obbligo assicurativo essere effettuata, a scelta, con uno dei seguenti mezzi: 1) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”; Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, presso: - le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps” ; - gli sportelli bancari di Unicredit Spa; - tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online; - a partire dalla fine del 2011, inoltre, il versamento senza bollettino può essere praticato anche presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità prefigurate per il circuito Reti Amiche. 2) online sul sito Internet www.inps.it nella sezione “Servizi Online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi lavoratori domestici”, utilizzando la carta di credito; 3) utilizzando il bollettino Mav - Pagamento mediante avviso – inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi Online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi lavoratori domestici”, pagabile senza commissione presso le banche oppure presso gli uffici postali, con addebito della commissione; 4) telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164, impiegando la carta di credito. Si ricorda per ogni opportunità che qualunque sia la modalità scelta, segnalando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita segnalazione. I dati esposti (ore lavorate, retribuzione, settimane) e il conseguente importo, determinato automaticamente, possono sempre essere modificati: - dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se la corresponsione avviene tramite Reti Amiche o Contact Center; - facendo ricorso alla procedura a disposizione sul sito Internet per corresponsioni online o per generare un nuovo Mav stampabile. Soltanto nel caso di rapporti di lavoro a carattere temporaneo, occasionale e di breve durata, è possibile ricorrere alla modalità di versamento tramite i buoni lavoro (voucher). Di seguito si riporta la tabella dei contributi relativi all’anno di riferimento 2016: Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali - retribuzione oraria effettiva - contributo orario (tra parentesi la quota a carico del lavoratore) con Cuaf (*) senza Cuaf (*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (Cuaf) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (parenti: figli, fratelli o sorelle e nipoti; affini: genero, nuora e cognati). Fra parentesi è invece indicata la quota parte a carico del lavoratore. Se la colf però lavora più di 24 ore settimanali presso la stessa famiglia l’onere previdenziale complessivamente dovuto è di 1,08 euro (0,25) (o di 1,09 (0,25) senza Cuaf) a prescindere dalla retribuzione oraria effettivamente percepita. Da ricordare, infine, che la prossima scadenza, quella relativa al pagamento del 2° trimestre 2016 (periodo aprile – giugno 2016), sarà per l’11 luglio 2016 (essendo il 10 domenica).