Con la fine degli incentivi generalizzati, da quest’anno le agevolazioni per le imprese sono finalizzate essenzialmente alle assunzioni di giovani e disoccupati di lunga durata. Se il biennio 2015-2016 è stato contraddistinto dalla decontribuzione per tutti i nuovi ingressi a tempo indeterminato, comprese le stabilizzazioni, dallo scorso 1° gennaio sono operative tre nuove tipologie di benefici previdenziali, mirati a promuovere l’occupazione al Sud, di under29 coinvolti nel programma Ue “Youth Guarantee”, di tirocinanti e apprendisti. Agevolazioni che si sommano a quelle in vigore da anni, destinati alle altre tipologie di apprendistato, all’assunzione degli over 50, delle donne (misure che oggi, con la fine degli sgravi previsti dal Jobs act - e in attesa del taglio generalizzato del cuneo promesso dal governo per il 2018 - potrebbero recuperare gradimento).  BONUS SUD Il primo incentivo è riservato ai datori di lavoro di otto regioni italiane (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) che assumono con contratti a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), o di apprendistato professionalizzante, o nel caso di rapporto part-time e di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine. Interessa giovani disoccupati (privi di impiego) tra i 15 e i 24 anni, o con più di 24 anni se senza lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, a condizione che non abbiano avuto rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore (a meno che non si tratti di una trasformazione a tempo indeterminato). Si tratta di uno sgravio totale dei contributi previdenziali con il tetto di 8.060 euro annui per una durata massima di 12 mesi, che si applica per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, come prefigurato da un decreto dell’Anpal. Lo sgravio finanziato con 530 milioni di Fondi strutturali europei, non è cumulabile con altri incentivi.  GIOVANI UNDER29 Il secondo incentivo si applica ai datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, che assumono giovani non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione con contratto tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), contratto di apprendistato professionalizzante, contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata iniziale di almeno sei mesi. Destinatari della misura finanziata con 200 milioni sono gli iscritti a Garanzia giovani tra i 16 e i 29 anni, come stabilito da un secondo decreto Anpal. Anche in questo caso è ipotizzato lo sgravio totale dei contributi previdenziali per il lavoratore assunto nel 2017 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (con un tetto di 8.060 euro annui per un massimo di 12 mesi), mentre in caso di assunzione a termine per almeno sei mesi, lo sgravio è del 50% (e il tetto si dimezza a 4.060 euro annui). Entrambi questi benefici sono fruibili dalle imprese nei limiti del regime “de minimis” (per non incappare nelle procedure sugli aiuti di Stato).  STUDENTI IN ALTERNANZA Quanto alla terza novità, si tratta della decontribuzione per i datori che assumono con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato giovani che hanno già svolto presso lo steso datore attività di alternanza scuola-lavoro, o, se universitari, tirocini curriculari, o effettuato un periodo di apprendistato duale. Anche in questa fattispecie l’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, sotto forma di sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto di 3.250 euro annui per un massimo di 36 mesi. Le risorse sono state stanziate dalla legge di Bilancio 2017 (7,4 milioni quest’anno) per il bonus che sarà erogato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, secondo alcuni, «il nuovo sistema di incentivi per il 2017 si caratterizza per una forte discontinuità con quelli applicati nel biennio scorso. A prescindere dalle polemiche politiche che hanno accompagnato il precedente sistema, non c’è dubbio che il meccanismo configurato nel 2015 e, con forme meno convenienti, nel 2016 avesse un grande pregio: la chiarezza e semplicità applicativa, in quanto il datore di lavoro sapeva già al momento dell’assunzione se poteva fruire dell'incentivo. Con le nuove regole, si torna a sistemi - storicamente poco efficaci - caratterizzati da complesse griglie di accesso, e da un’incertezza sull’effettiva applicabilità dell’incentivo. L’incidenza di questi sistemi sulla decisione di assumere diventa molto più ridotta».