Gli enti associativi godono sia ai fini Ires che Iva di un regime di non imponibilità più ampio rispetto alla generalità degli enti non commerciali, per l’Irap, invece, nulla è diverso rispetto alle norme generali sugli enti non commerciali. La norme sugli E.N.C. stabilisce che non sono considerate attività commerciale, e pertanto non soggetta ad Ires quelle svolte nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, e senza pagamento di corrispettivi specifici; le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi. Inoltre per le associazioni sportive (Asd) la norma allarga i casi di esclusione della base imponibile da assoggettare a tassazione, in quanto non si considerano commerciali, e pertanto non soggette a imposte: le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, purché le stesse siano cedute prevalentemente agli associati. Nei confronti dell’Imposta Iva, l’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972, prevede che, per le Asd, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a soci, associati o partecipanti, anche quando sono pagamento di corrispettivi specifici. Queste condizioni di vantaggio fiscale, sono applicabili a condizione che le Asd indicano nel proprio statuto: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; libera eleggibilità degli organi amministrativi. Oltre a queste agevolazioni previste per tutte le generalità degli Enc, le Asd possono optare per un regime agevolato, disciplinato dalla legge 398/1999. L’adesione al regime è del tutto volontaria, e avviene su opzione. Possono aderire al regime agevolato le Asd che: non hanno scopo di lucro; sono affiliate alle federazioni sportive nazionali; sportiva; svolgono attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal Coni), compresa anche attività didattica; e che nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi per un importo non superiore a 250mila euro. L’opzione per il regime agevolato si esercita mediante: apposita comunicazione all’ufficio Siae , prima dell’inizio dell’anno solare nel quale si intende fruire del regime, o comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante la prima dichiarazione annuale Iva . L’opzione vincola l’ente per cinque anni, e successivamente si rinnova di anno in anno fino all’eventuale revoca. Le Asd che adottano il regime agevolato determinano il reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo le aliquota previste Ires. Ai fini Iva, bisogna distinguere , tra i proventi imponibili e non e tra istituzionali e non: le operazioni non connesse all’oggetto sociale (ipotesi cessione di beni durante le attività/ manifestazioni sportive), in questa fattispecie si applica il regime ordinario (differenza tra iva incassata sulle operazioni attive meno Iva pagata sulle operazioni passive); le operazioni connesse agli scopi istituzionali (ipotesi vendita di biglietti per le manifestazioni sportive), in tale fattispecie, si applicano, le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento dall’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972. Tale ultima disposizione prevede che l’Iva da versare sia definita sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari a: 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate (incluse le attività di sponsorizzazione) In base a questo particolare regime, la base imponibile è determinata nella misura del 1/2 dell’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, con totale indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti. Non vi sono agevolazioni ai fini della base imponibile e le aliquote da applicare per l’Irap.