Siamo in fase di presentazione delle istanze per poter godere della rottamazione delle cartelle prevista dalla manovra 2018. Tale procedura riguarda le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e riapertura dei termini della sanatoria anche alle vecchi cartelle. Aderendo alla sanatoria Equitalia, il contribuente può ottenere un forte sconto sul debito con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, pagando solo il tributo, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio, spese per notifica delle cartelle ed eventuali procedure esecutive. Alla rottamazione bis 2018, potranno aderire: 1) i contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, possono farlo ora, entro il 15 maggio 2018; 2) i contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ma non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre, possono rientrare nella rottamazione se provvedono a pagare le rate omesse entro il 7 dicembre 2017 e non più entro il 30 novembre; 3) per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive, possono rientrare nella nuova rottamazione bis se entro il 31 marzo 2018, pagano le rate scadute in un’unica soluzione; oppure entro il 31 luglio 2018 pagano l’importo condonato + interessi di mora. I termini di questa nuova sanatoria sono i seguenti: 1) entro il 15 maggio 2018 gli utenti hanno tempo per presentare il modello DA 2000/17 per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali bis, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, il modello va compilato utilizzando l’apposito servizio online “Fai.D.A.te” e inviato via Pec alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente, o consegnato a mano presso gli sportelli presenti sul territorio; 2) entro il 30 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà comunicazione contenente i risultati della richiesta di rottamazione, e con doppio esito di accoglimento, con l’importo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento; di diniego, con le specifiche motivazioni che rendono “non rottamabile” il debito. Stessa data per quanti avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 per ricevere la prima comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’ammontare delle rate scadute 3) entro il 31 luglio, è ultimo termine per il pagamento in un’unica soluzione, o per il versamento della prima di massimo di 5 rate di pari importo, (il 29 febbraio 2019 è il termine ultimo versamento per il versamento della 5° rata). Si spera che questa nuova stagione di sanatorie (rottamazione e liti pendenti), possa da un lato incrementare le entrate così previsto dalla commissione finanza e dall’altro non impigrire i contribuenti a ridurre i propri impegni agli obblighi tributari, perché fiduciosi sempre di una sanatoria.