La semplice visura al “portale dell’automobilista” non è esaustiva ai fini della verifica della copertura assicurativa del veicolo nel corso dei normali controlli su strada da parte delle forze dell’ordine. Come ha già specificato una circolare del Ministero dell’Interno “l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento prevale, in ogni caso, rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati. Resta in ogni caso fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione”. Sull’argomento è tornato anche l’Ivass precisando, in un’apposita circolare, che gli accertamenti effettuati su strada “si dipanano dal certificato di assicurazione, alla verifica della presenza della copertura nel Portale dell’Automobilista e, in caso di assenza, sono estesi a tutta la documentazione contrattuale che dovrà essere esibita dai soggetti destinatari dei controlli”. Il problema nasce a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla dematerializzazione del contrassegno assicurativo che, adesso, non va più esposto sul parabrezza del veicolo, fermo restando, però, l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo il certificato di assicurazione. Infatti, l’Ivass ha reso noto che continua a ricevere segnalazioni da parte di utenti motorizzati ai quali è stato sequestrato il veicolo sulla base delle mere risultanze del Portale dell’Automobilista che indicava l’assenza di copertura assicurativa. In proposito, specifica l’Istituto che vigila sul settore, “appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione, pur tuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati”. Pertanto, onde evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, l’Ivass “richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione)”. Ciò significa che qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo si deve invitare il proprietario a fornire prova dell’esistenza della polizza. Se dall’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito dovesse risultare la mancanza della copertura assicurativa allora si può procedere al sequestro del veicolo. “In considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati – conclude la circolare dell’Ivass -, la verifica della documentazione appare essere il momento centrale dell’accertamento anche al fine di evitare l’inutile aggravio del carico di lavoro per l’annullamento dei verbali di sequestro nei casi in cui si dimostra sussistere la copertura assicurativa”. La violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 193 del Codice della strada potrebbe essere anche involontaria, qualora l’interessato si sia rivolto ad una compagnia non autorizzata o abilitata ad operare in Italia. Per evitare di sottoscrivere contratti RC Auto fasulli, è possibile informarsi preventivamente circa l'effettiva identità dell'impresa, consultando sul sito istituzionale dell’Ivass (www.ivass.it) l’albo delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia, nonché l’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione”. Nella stessa sezione è pubblicato anche il Registro degli intermediari assicurativi. Analoghe informazioni possono essere richieste anche telefonicamente presso il Contact Center Consumatori che fa capo al numero verde 800.48.66.61, attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-14.30.