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18 Marzo 2021 - 18:59
SOSPENSIONE BOLLO AUTO IN CAMPANIA
In Campania il sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale consente di usufruire della riduzione del 10% sull’importo dovuto per ciascun periodo d’imposta, se si paga entro il termine di scadenza senza incorrere nelle sanzioni previste per ritardato pagamento.
IL DECRETO SOSTEGNO SI AGGIUNGE ALLE MISURE REGIONALI
Una vera e propria novità che riguarda il bollo auto è infatti prevista nel decreto Sostegno. Stando alle prime bozze infatti, il testo al vaglio del Governo prevede il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali relative al periodo 2000/2015. Tutti i debiti non riscossi dall’Erario risalenti a questo periodo, dunque, verranno rottamati, comprese le imposte di bollo auto pendenti non versate.
A queste misure che sono contenute nel nuovo decreto di Draghi si vanno ad aggiungere quelle regionali, con esenzioni e riconoscimenti di rimborsi che cambiano da Regione a Regione.
IL CASO DELLA CAMPANIA
Per far fronte all’emergenza Covid la Regione ha disposto la sospensione del bollo auto per il periodo compreso tra il 24 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, poi prorogato per i versamenti relativi ai mesi giugno/agosto 2020.
Anche per l’anno 2021 la Regione Campania ha deliberato con la dgr n.24 del 19 gennaio 2021 di sospendere i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania, disponendo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.
COSA RIENTRA NELLA SOSPENSIONE
Nel periodo di sospensione rientrano anche i versamenti della tassa automobilistica da effettuare ordinariamente nei mesi da febbraio ad aprile 2021.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa per:
- veicoli storici;
- veicoli destinati ai disabili;
- veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano;
A questi si vanno ad aggiungere i benefici fiscali riconosciuti dagli ecoincentivi per rinnovo parco automobilistico, i veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita e quelli per cui vale l’esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria.
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all’inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo;
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto.
I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all’evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro.
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