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Reddito di emergenza fino a maggio, come fare per ottenerlo

Reddito di emergenza fino a maggio, come fare per ottenerlo

Arrivano buone notizie, da oggi saranno sbloccate le procedure INPS per richiedere il Reddito di Emergenza, misura a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica portata dalla pandemia da Coronavirus.

Il REm, dopo un periodo di incertezza, è stato riconfermato con il nuovo Decreto Sostegni, elaborato dall’esecutivo Draghi, per altre tre mensilità: marzo, aprile e maggio.

Scopriamo insieme chi potrà presentare la domanda e con quali modalità.

Reddito di Emergenza al via le domande

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, l’INPS, ha comunicato nei giorni scorsi che, da giovedì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021, sarà possibile presentare domanda per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

Nel Decreto-legge Sostegni, infatti, leggiamo all’articolo 12, comma 1:

“Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Dunque, la domanda per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio dovrà essere fatta direttamente all’INPS solo online, a partire da giovedì 7 aprile. 

I cittadini avranno a disposizione più di tre settimane per presentare le domande; da venerdì 30 aprile, poi, non sarà più possibile fare richiesta del REm. Come leggiamo dal sito INPS:

“Il messaggio fornisce, inoltre, le prime indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda e ricorda che il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, a partire dal 7 aprile ed entro il 30 aprile 2021.”

Come fare la domanda per ottenere il reddito di Emergenza

Innanzitutto, la domanda potrà essere effettuata solamente online e il cittadino, nel momento della richiesta, dovrà essere in possesso della dichiarazione sostitutiva unica, la DSU.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica non è altro che un documento contenente dati auto-dichiarati dall’utente e dati precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e l’ente INPS.

La domanda potrà essere presentata solamente attraverso il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con il proprio PIN o con l’identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica e gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. È importante sottolineare che dal 2020 INPS non rilascia più il PIN, sostituito dallo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale. 

Chi potrà fare la domanda all’INPS per ottenere il REm?

Nel nuovo decreto-legge Sostegni, il REm, Reddito di Emergenza è stato rifinanziato per tre ulteriori mensilità: quella di marzo, aprile e maggio. Per questa misura è stato previsto un allargamento della platea dei beneficiari, con ulteriori agevolazioni per i nuclei in affitto: per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione,infatti, l’ammontare del beneficio è incrementato di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE. Vediamo insieme i requisiti per richiedere il REm all’INPS.

1-Quando il cittadino presenterà la domanda all'istituto INPS, dovrà essere regolarmente residente nel territorio italiano, inoltre, nel messaggio numero 1378 del 1° aprile 2021 leggiamo: 

“Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio”

2- dovrà avere un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (reddito inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio dello stesso Reddito di Emergenza).

3- Un altro importante requisito per richiedere il reddito di emergenza sarà possedere un patrimonio mobiliare inferiore ai 10.000 € relativo all'anno 2020 e verificato il 31 dicembre 2020. I 10.000 € potranno essere incrementati di 5.000 € per ogni ulteriore componente dopo il primo, fino ad arrivare a un massimo di 20.000 €. Ogni soglia e il massimale potranno subire un incremento di ulteriori 5.000 € per ogni componente che versi in condizioni di disabilità grave o che non sia autosufficiente.

Come stabilito all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; “definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))”. QUI. 

4- Il cittadino, inoltre, dovrà possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, attestato dalla dichiarazione sostitutiva unica nel momento stesso della presentazione della domanda, che sia inferiore ai 15.000 €. Nel messaggio del 1° aprile di INPS leggiamo che: 

“Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.”

I nuovi beneficiari del REm 

“Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha previsto la possibilità di erogare il REm a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.”

Come dicevamo precedentemente, la platea dei beneficiari del reddito di emergenza è stata allargata anche per gli ex-percettori di NASpI e DIS-COLL se hanno un ISEE sia ordinario che corrente non superiore ai 30.000€. 

In pratica, i benefici della nuova assicurazione per l'impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione continueranno a essere erogati in misura fissa e con riferimento allo stato di bisogno del richiedente, rispettando ulteriori requisiti come: la residenza nel territorio italiano al momento della presentazione della domanda e il possesso di una DSU valida con indicatore ISEE ordinario o corrente non superiore ai 30.000 € (nel momento della presentazione della domanda). 

INPS e le incompatibilità del REm

E molto importante sottolineare che il reddito di emergenza è INCOMPATIBILE con: le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni), le indennità da 2.400€ (vedi QUI); le prestazioni pensionistiche, sia quelle dirette che quelle indirette, fatta eccezione per l'assegno di invalidità e i trattamenti di invalidità civile; il reddito da lavoro dipendente se la retribuzione lorda complessiva è superiore alla soglia massima di reddito familiare relativa alla composizione del nucleo e, infine, con il reddito e la pensione di cittadinanza percepiti nel momento di presentazione della domanda. 

I “nuovi beneficiari” del reddito di emergenza, coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro, NON dovranno essere titolari di: una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/202 (indennità 2.400€), una prestazione pensionistica sia diretta che indiretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità, alla data del 23 Marzo 2021 (e oltre), un contratto di lavoro subordinato (escluso il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

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