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22 Aprile 2021 - 18:48
L’Agenzia delle Entrate, pronunciandosi riguardo i bonus Covid corrisposti dal Governo e dalle Regioni, ha provato a fare chiarezza, specificando quando e perché non si devono pagare le tasse sui contributi.
COSA DICE LA LEGGE SU CONTRIBUTI E TASSE
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando un contributo statale concorre a formare reddito imponibile, quindi tassabile, e quando invece il contribuente non è tenuto a pagare le tasse su quell’importo.
Il Testo Unico delle Imposte sui redditi stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
PER OGNI LEGGE CI SONO DELLE DEROGHE
Per ogni legge, però, spesso esistono delle deroghe. Ed è questo il caso della norma applicata ai contributi e i bonus Covid erogati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica in Italia. Nello specifico, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate: “tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione”.
CONTRIBUTI E BONUS COVID ESCLUSI DA TASSAZIONE
Il decreto Cura Italia ha riconosciuto ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data (iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
Lo stesso ha poi previsto il decreto Ristori, ribadendo che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
I contributi e i bonus Covid non sono tassabili, e averli percepiti esenta il contribuente dall’esenzione del pagamento delle imposte su tali importi.
DIRITTO AL TAGLIO DELLE TASSE SUI CONTRIBUTI
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale di favore, la norma individua “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al riguardo, ha specificato la Direzione Centrate delle Entrate, si ritiene che con tale locuzione il legislatore abbia voluto riconoscere il beneficio fiscale non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale (ovvero a coloro che esercitano un’arte e una professione), ma più in generale “ai lavoratori autonomi”, cioè tutti i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale.
CHI E' ESCLUSO DALL'AGEVOLAZIONE
Hanno diritto al taglio delle tasse sui contributi Covid sia i lavoratori autonomi con Partita Iva che i lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore e anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
NO SUBORDINAZIONE
Il requisito da rispettare è che non sussista subordinazione. Per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto.
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