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22 Aprile 2021 - 20:02
Con la misuraQuota 100 in scadenza nel 2021, il Governo si è messo a lavoro per trovare una soluzione alternativa per l’anticipo pensionistico. In questo contesto, oggi, si fa sempre più strada la cosìddetta “Quota 102“, alla quale è probabile potranno ricorrere solo determinate categorie di lavoratori.
QUOTA 102, QUALI DIFFERENZE CON QUOTA 100?
Se Quota 102 venisse approvata, ciò che la differenzierebbe da Quota 100 sarebbe principalmente il requisito anagrafico. La pensione anticipata con Quota 100, infatti, viene riconosciuta al momento a chi ha almeno 62 anni di età (requisito anagrafico) e 38 anni di contributi (requisito contributivo).
Con Quota 102 dovrebbe essere confermato il cumulo contributivo ma non l’età minima di accesso: fermo quindi il raggiungimento di almeno 38 anni di contribuzione, l’uscita anticipata dal lavoro verrebbe riconosciuta tramite questa misura ai soggetti che almeno 64 anni (64+28=102).
PENSIONI IN ANTICIPO CON QUOTA 102
Per andare incontro alle categorie più svantaggiate, quelle ciò che per condizioni personali/familiari spesso non riescono a raggiungere il minimo di contributi previsti da Quota 102, la misura in esame prevedrebbe anche delle agevolazioni ad hoc, destinate a determinati lavoratori e lavoratrici.
Lo “sconto” contributivo verrebbe riconosciuto in questi casi a: donne, caregivers e precoci.
Nello specifico, si parla di:
- una riduzione di 8 mesi sui contributi richiesti per ogni figlio per le donne (fino a un massimo di 24 mesi);
- riduzioni contributive pari a un anno per chi assiste da almeno 5 anni un familiare con handicap grave, i cd. caregivers;
- una maggiorazione del 25% degli anni di lavoro prestati tra i 17 e i 19 anni per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni.
REQUISITI DI INCOMPATIBILITA'
Trattandosi di una misura ancora al vaglio dei tecnici del Governo, non è chiaro se altri criteri di attribuzione validi per Quota 100 verranno confermati anche per Quota 102.
Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte
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