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Reddito di emergenza per altri due mesi, ecco come ottenerlo

Reddito di emergenza per altri due mesi, ecco come ottenerlo

Sono in scadenza i tempo per inviare la domanda per il reddito di emergenza, ma a breve potrebbe esserci una nuova proroga. 

Nel prossimo decreto Sostegni bis (che dovrebbe essere approvato entro la fine di aprile), ci dovrebbe essere la proroga di altre due mensilità del Reddito di emergenza.

Tra i requisiti per accedere al reddito di emergenza l'Inps ricorda: Isee inferiore a 15.000 euro. Il beneficio sarà erogato in due quote, ciascuna dell’ammontare di 400 euro che, moltiplicati per un parametro della scala di equivalenza, possono arrivare a 800 euro o più ''a seconda se siano presenti componenti familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza'', conclude l'Istituto.

 

Le novità del decreto Sostegni

Con complessivi 1,5 miliardi di euro, il dl Sostegni finanzia tre ulteriori mensilità del Reddito d'Emergenza (REM), ossia marzo, aprile e maggio 2021.

Inoltre, il decreto n. 41-2021 ha definito i nuovi requisiti, gli importi e la durata del sussidio economico destinato alle famiglie italiane in difficoltà e maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19.

Le più importanti novità su questo fronte sono:

l'aumento della soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in un'abitazione in affitto (cresce di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE),

l'estensione del sussidio a soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l'indennità Naspi e Discoll. 

Consulta il testo del decreto-legge n. 41-2021 in Gazzetta ufficiale

 

Cos'è il REM e a chi spetta

Il REM, introdotto dal decreto Rilancio, è una forma di sostegno straordinario destinato alle famiglie in difficoltà. 

Questa misura eroga, in due quote, un contributo con un valore compreso (per ciascuna quota) fra i 400 e gli 800 euro. L’importo sale a 840 euro per le famiglie dove ci sono disabili gravi e persone non autosufficienti. 

Per poter accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari devono possedere quattro requisiti obbligatori che dovranno essere dichiarati nella domanda e che saranno verificati dall’INPS. Si tratta di:

residenza in Italia; 

un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio; 

valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10mila euro riferito all’anno precedente.

Il valore aumenta di 5mila euro per ogni componente, fino ad un massimo di 20mila euro, e può essere incrementato di ulteriori 5mila euro per ogni familiare disabile presente nel nucleo; 

ISEE inferiore a 15mila euro

ll reddito di emergenza, però, non sarà dato a quelle famiglie dove ci sono persone che percepiscono (o hanno percepito) altre forme di indennità previste dal dl Sostegni, ad esempio quella per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Il beneficio, non sarà erogato neanche a quelle persone che hanno un contratto di lavoro dipendente (con uno stipendio lordo superiore al reddito familiare). Nel caso di lavoratori in cassa integrazione, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore (desumibile dalle denunce aziendali). Questo significa ad esempio che un lavoratore in cassa integrazione che vive da solo e nel mese di presentazione della domanda ha una retribuzione teorica superiore a 400 euro, non potrà ricevere il REM.

Il reddito di emergenza, inoltre, non spetta alle famiglie dove c’è un componente che riceve la pensione, indipendentemente dall’importo. Discorso analogo per l’assegno sociale. L’unica eccezione è rappresentata dall’assegno di invalidità. 

Il REM, infine, non è compatibile con il Reddito o la Pensione di cittadinanza.

Reddito cittadinanza: INPS, quante domande sono state accettate

 

Come richiedere il reddito di emergenza

La domanda per le quote di REM deve essere presentata all'INPS dal 7 al 30 aprile 2021, tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

La domanda può essere presentata, esclusivamente online, attraverso i seguenti canali:

Sul sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

Tramite i patronati. 

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (individuato come il richiedente il beneficio) per conto di tutto il nucleo familiare.

REM: i chiarimenti dell'INPS

Calcolo importo e pagamento

Con la circolare numero 61 del 14 aprile 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo dell'importo del reddito di emergenza, prorogato dal decreto Sostegni per altri tre mesi, e sulle modalità di pagamento per le mensilità di marzo, aprile e maggio.

Rilascio procedura e prime istruzioni operative

In precedenza, con il messaggio numero 1378 del 1° aprile 2021, l'Istituto ha annunciato il rilascio della procedura e ha fornito le prime istruzioni operative. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i potenziali beneficiari possono avanzare la richiesta accedendo al portale MyINPS, purchè in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda. 

 

Assegno unico figli e reddito cittadinanza: a chi spetta

L’assegno unico per i figli 2021 è compatibile con il reddito di cittadinanza e a stabilirlo è la legge-delega n.46 del 1° aprile in Gazzetta Ufficiale dal 6 aprile 2021.

Le caratteristiche generali dell’assegno unico per i figli sono definite dalla legge del 1°aprile. A chi spetta? Dal 1° luglio 2021 il sostegno andrà alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni a partire dal settimo mese di gravidanza della madre; alla legge in vigore dovranno seguire i decreti attuativi con i criteri di attribuzione, quindi fasce ISEE e importi.

La legge in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, prevede già la compatibilità dell’assegno unico per i figli con il reddito di cittadinanza e anche in questo caso definisce la cornice entro cui pensare le due misure laddove i dettagli verranno indicati in maniera più approfondita con i decreti attuativi successivi.

La legge-delega sull’assegno unico sancisce la compatibilità del sostegno con il reddito di cittadinanza e in particolare stabilisce che lo stesso venga corrisposto congiuntamente al sussidio introdotto dal decreto n.4/2019 convertito nella legge n.26/2019 con le modalità di erogazione previste per lo stesso, il che dovrebbe significare che le due prestazioni vengono erogate con la ricarica mensile della carta RdC.

Non solo, la legge n.46 del 1° aprile stabilisce che nella determinazione dell’ammontare complessivo (assegno unico e reddito di cittadinanza) “si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza definiti dal decreto n.4/2019”.

A una prima interpretazione sembrerebbe pertanto che all’ammontare complessivo di assegno unico e reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare andrebbe sottratta la quota di RdC attribuibile a ciascun minore presente nel medesimo. Ovviamente si tratta di un’interpretazione che solo i decreti attuativi successivi sull’assegno unico potranno confermare o smentire.

 

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