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Il Tar riapre le porte delle scuole

Il Tar riapre le porte delle scuole

Sospesa l’ordinanza di De Luca: da oggi tornano in presenza asili, elementari e medie

NAPOLI. Il Tar riapre asili, scuole elementari e medie in Campania accogliendo i ricorsi presentati da un gruppo di famiglie, assistite dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta; dall’Avvocatura di Stato; dall’Associazione Scuole Aperte della Campania rappresentata dai legali Paola Emblema, Silvia Brizzi, Luciano Butti e Giovanni Taddei Elmi; e un altro presentato da alcuni cittadini, sospendendo l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca (nella foto) e fissando l’udienza collegiale per l’8 febbraio. LE MOTIVAZIONI DELLA REGIONE. Il tutto dopo che la Regione Campania aveva depositato documenti “giustificativi” della decisione asserendo l’assenza di violazione dell’ultimo decreto legge sulla base di una «provata condizione di eccezionale e straordinaria necessità» attestata dal «raddoppio dei ricoveri Covid settimanale; l’esaurimento posti letto pediatrici dedicati ai contagiati; il blocco delle attività sanitarie di elezione; la previsione di certo esaurimento di posti letto di degenza Covid nel breve periodo». E ancora il fatto che «le misure nazionali non sono fondate sul parere del Comitato tecnicoscientifico» a differenza di quelle campane «basate su un’istruttoria tecnica»; l’inattuabilità delle decisione del Governo, vista l’impossibilità di procedere al contact tracing; il «danno irreparabile» per la popolazione giovanile in caso di sospensione dell’ordinanza visto il picco atteso di contagi per fine gennaio; la previsione di sole tre settimane di Dad.

LE MOTIVAZIONI DEL TAR. Di avviso contrario il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, secondo la quale la Campania «non è classificata in zona rossa e quindi il solo dato dell’aumento dei contagi, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi” predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale». E ancora: «Non risulta peraltro alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa» ed è «è dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi». E a rafforzare la propria tesi, il giudice amministrativo segnala anche che «a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività, il che riporta alla omessa considerazione dell’assoluta necessità della generalizzata misura restrittiva, incidente, allo stato e nonostante la dichiarata esigenza di tutela collettiva, sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione “zero”». Infine: «Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti».

LE ORDINANZE DEI SINDACI. Resta il nodo delle ordinanze emessi da molti sindaci campani che hanno esteso la chiusura anche alle superiori. In questo caso, la pronuncia del Tar porterebbe a una “decadenza” della decisione ove i provvedimenti dei primi cittadini richiamassero esplicitamente quanto disposto da De Luca e limitatamente ai gradi scolastici previsti. In sostanza, per riaprire anche le superiori ci vorrebbe un ricorso a parte

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