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12 Marzo 2022 - 09:57
La rottamazione ter 2021-2022, introdotta dal decreto fiscale n. 119/2018, prevede la possibilità di estinguere i debiti con l'erario attraverso il rateizzo dell'importo, senza dover sostenere il pagamento di interessi e sanzioni per il tardato pagamento. La terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, si legge su studiocataldi.it, segue le due precedenti edizioni (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n.193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017), ma prevede condizioni più favorevoli.
Cartelle che si possono rottamare
La rottamazione ter prevede la possibilità di definire in modo agevolato i carichi affidati all'Agente della riscossione, per tutti coloro che hanno uno o più debiti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Con questa definizione si possono estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza dover però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Le rate della rottamazione ter
Al debitore, in base a quanto sancito dal decreto fiscale n. 119/2018, è stata data la possibilità di effettuare il pagamento delle somme in un'unica soluzione o in 18 rate di pari importo spalmate in un periodo di 5 anni.
Il saldo e stralcio
Sempre nel 2018, la legge n. 145/2018 ha introdotto il 'Saldo e stralcio' per i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sebbene riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di agevolazione. Per questi debiti l'annullamento è automatico.
Come funziona la rottamazione-ter
La rottamazione ter ha previsto la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Adesione alla rottamazione-ter
Per aderire alla rottamazione-ter, il debitore doveva presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente aveva pubblicato sul proprio sito internet.
Nella dichiarazione doveva essere indicato il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato e il debitore doveva assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intendeva definire. Tali giudizi venivano sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.
Il giudizio si sarebbe quindi estinto, a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non risultavano integralmente pagate (con pregiudizio del perfezionamento della definizione), la sospensione del giudizio veniva revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Le dichiarazioni già presentate potevano essere integrate entro il 30 aprile 2019.
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