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25 Aprile 2020 - 17:45
NAPOLI. Il presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n. 39 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. «L’ordinanza contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata» spiega l'unità di crisi regionale.
COSA CAMBIA. Da lunedì 27 aprile e fino al 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono consentite le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali e aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, comprese le attività alberghiere e quelle balneari e l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici Ateco ammessi dalla disciplina nazionale. A parziale modifica dell’ordinanza del 22 aprile, le attività e i servizi di ristorazione sono consentite con la sola modalità di prenotazione telefonica o on line e consegna a domicilio con i seguenti orari: dalle 7 alle 14 per bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari e dalle 16 alle 23 per ristoranti e pizzerie. In questi orari non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa ma da svolgersi ad esercizio chiuso. Resta inevce vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta invece consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati.
ATTIVITà FISICA. Infine, con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, dove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona nelle seguenti fasce orarie: dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 19 alle 22.
Ecco in sintesi la parte ordinativa:
1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:
a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;
b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
2. È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.
3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:
3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00;
3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.
4. È fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020.
5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.
6. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00.
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