Cerca

Coprifuoco in Campania dalle 23 alle 5, De Luca firma l'ordinanza. Mobilità interprovinciale, ecco cosa si può fare

Coprifuoco in Campania dalle 23 alle 5, De Luca firma l'ordinanza. Mobilità interprovinciale, ecco cosa si può fare

NAPOLI. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 83 con la quale viene disposto il "coprifuoco" dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre "e comunque fino all'adozione di un prossimo Dpcm". L'ordinanza prevede l'obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo. «Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23.30». Dalle 23 alle 5 inoltre «sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute». Nell'ordinanza si legge che «è sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro». L'ordinanza numero 83 ribadisce quanto già contenuto in una precedente ordinanza regionale relativamente agli spostamenti fra province, e cioè che «per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania». Sono consentiti «limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute». È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

Con l’ordinanza n.83 di oggi, è stato tra l’altro confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La misura è finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità. La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti,  sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Il Roma

Caratteri rimanenti: 400

Logo Federazione Italiana Liberi Editori