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29 Aprile 2020 - 13:11
ROMA. «Il Parlamento, come ha fatto per i reati di violenza domestica e di genere, può valutare una sorta di “codice rosso" per le segnalazioni di operazioni sospette, per assegnare priorità assoluta alla trattazione sia delle indagini che dei processi relativi ai più gravi abusi collegati alla dispersione di queste risorse e può farlo stabilendo scansioni temporali precise, sia per lo svolgimento delle indagini che per lo svolgimento dei giudizi». Lo ha detto il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, in audizione alla Camera nelle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, sul dl Liquidità. Secondo Melillo questo «rafforzerebbe un'immagine di efficienza e anche di autorevolezza e credibilità dell'intervento giudiziario. Abbiamo bisogno di cose semplici - ha aggiunto - abbiamo bisogno di utilizzare al meglio gli strumenti esistenti, non c'è modo o tempo plausibile di inventarne di nuovi sul versante dei controlli e sul versante giudiziario».
«Il meccanismo dell'autocertificazione può svolgere un ruolo fondamentale nell'orientamento delle valutazioni del sistema bancario, ma anche a protezione del sistema bancario dai rischi penalistici collegati all'erogazione del finanziamento». Secondo Melillo «un'autocertificazione dettagliata, articolata in griglie precise e semplici da verificare, consente di concentrare la responsabilità sul solo richiedente il finanziamento, così la banca, una volta ottenuta l'autocertificazione e potendo contare su riscontri immediati, non dovrebbe avere alcun problema di responsabilità. Ritengo che una soluzione legislativa affidata a una norma generale che stabilisca l'irrilevanza penale delle condotte dell'operatore bancario difficilmente supererebbe il vaglio di costituzionalità, tuttavia il meccanismo dell'autocertificazione e la previsione rigida di precisi limiti del controllo affidato all'operazione bancario eviterebbe la costruzione di ipotesi di responsabilità inappropriate».
Melillo ritiene che «qualche elemento di rassicurazione del sistema bancario può forse introdursi, il legislatore lo ha fatto nel 2010 quando ha previsto l'esenzione dai reati di bancarotta nell'ipotesi di pagamenti collegati all'esecuzione di concordati preventivi o di ristrutturazione dei debiti. Una norma di questo tipo ben potrebbe prevedersi anche rispetto alle attività di concessione ed erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato».
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