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Cartelle esattoriali, sentenze rivoluzionarie: ecco quando i tributi sono annullati

Cartelle esattoriali, sentenze rivoluzionarie: ecco quando i tributi sono annullati

NAPOLI. Due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli fanno esultare i comitati in Difesa dei Consumatori e Contribuenti che ora hanno atti legali con i quali contrastare l’esigenza di tributi non dovuti da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’ufficio legale dell'associazione dei consumatori, con Cristiano Ceriello e il presidente Pasquale Di Carluccio, ha confermato che da mesi, ed anche negli ultimi giorni, continuano gli annullamenti delle cartelle esattoriali sui tributi locali.

Il concessionario alla riscossione come stabiliscono le sentenze ottenute dall’associazione è sempre tenuto alla prova della giustificazione e fondatezza degli atti prodomici alla cartella (ovvero quegli atti che precedono la fase di esecuzione della riscossione coatta e seguono l’emissione del titolo esecutivo; come l’avviso di intimazione o avviso di mora o intimazione al pagamento, il preavviso di fermo amministrativo, il preavviso di iscrizione ipotecaria, inviati al debitore per ricordargli l’esistenza a suo carico di un titolo esecutivo pendente, per informarlo dell’imminenza di un una misura cautelare disposta sui beni di proprietà e che svolgono altresì la funzione di comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione del titolo esecutivo).

Tra le altre cose ricordano anche come la prescrizione sia di cinque anni e non decennale pure in presenza di un avviso di accertamento che in precedenza è stato correttamente notificato. Sono sentenze importanti per i contribuenti, hanno detto da Difesa dei Consumatori, che in questi giorni si stanno vedendo notificare cartelle, intimazioni se non addirittura atti di riscossione per ruoli superiori ai 10 anni.

E anche se ci si riferisce alle sole bollette, continuano ad essere notificate cartelle esattoriali, pignoramenti sui conti correnti, intimazioni, iscrizioni di fermi amministrativi e ipoteche per migliaia di euro da enti e concessionari alla riscossione, come Agenzia Entrate Riscossione. Ma oltre alla mancata prova del calcolo di interessi e sanzioni, i Giudici Tributari hanno sottolineato che negli atti non vengono specificati i motivi che giustificano le cartelle e le richieste di pagamento. In particolare è emblematica l’ultima sentenza ottenuta dall’associazione, dove una piccola ditta è stata letteralmente “salvata” dal pagamento di una cartella esattoriale di oltre 10mila euro relativa ad Iva del 2018 che, in questo caso, ne avrebbe comportato forse la chiusura in questi tempi di indebitamento.

Nella sentenza, come sottolinea Ceriello, «i Giudici Tributari ribadiscono come la pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato», pertanto in caso manchi questa prova, la cartella esattoriale va annullata.

Un’ottima notizia per i contribuenti e un importante principio sancito dalle sentenze ottenute da Difesa Consumatori e Contribuenti che, dal canto loro, fanno ben sperare migliaia di contribuenti e piccole aziende già vessati dagli aumenti di bollette e servizi, oltre che dalla crisi economica. Inoltre è stato anche acclarato che cartelle esattoriali notificate per Pec da Agenzia Entrate Riscossione sono nulle perchè provengono da pec non presenti nei pubblici registri.

Un’altra sentenza importante dunque la quale sancisce che le cartelle esattoriali che sono state inviate a mezzo Pec presentano un’importante illegittimità, e cioè sono inviate da un indirizzo che non è quello presente nei pubblici registri e che rende l'atto nullo. Difatti gli atti di riscossione, così gli atti giudiziari, devono essere inviati da indirizzi che sono presenti nei pubblici registri, come ad esempio Registro delle Pubbliche Amministrazioni o Ini-Pec, in mancanza si tratta di un mero invio di Pec e non di una valida notifica di atto giudiziario, amministrativo o di riscossione. Per la Commissio Tributaria Provinciale di Napoli «è priva di effetti giuridici la notificazione di una cartella di pagamento eseguita in via telematica dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo Pec non risultante da pubblici elenchi».

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