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Rischio Co2: divieto locali seminterrati

Il pericolo per la salute umana è serio. Manfredi emana un’ordinanza: impianti di segnalazione acustica

Rischio Co2: divieto locali seminterrati

NAPOLI. “Divieto di utilizzo di locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative... fino ad installazione di strumenti di rilevazione di Co2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza” è solo un paragrafo dell’ordinanza che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di sicurezza pubblica ha emanato ieri sera, per salvaguardare la salute degli abitanti dell’area “rossa” interessata dal fenomeno vulcanico dei Campi Flegrei. Per le imprese private, dovranno astenersi di impiegare lavoratori in eventuali locali interrati o seminterrati, non prima dell’installazione dei rilevatori acustici e visivi di eventuali incrementi di gas venefici. Le disposizioni arrivano a seguito della comunicazione del direttore dell’Ingv-Osservatorio vesuviano che tre giorni fa ha segnalato “rilevate concentrazioni anomale di CO2 in alcuni locali seminterrati e poco aerati di una zona ristretta dell’area flegrea, Agnano Pisciarelli, al confine tra Napoli e Pozzuoli”. Nell'Ordinanza è contenuto:

1) l'obbligo di rispettare in tutta l'area indicata le misure di autoprotezione e le Indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione indispensabili al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei cittadini;

2) il divieto di utilizzo di locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative e nell’area indicata, fino ad installazione di strumenti di rilevazione di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza;

3) per i titolari di attività produttive, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di utilizzare gli ambienti di lavoro interrati e/o seminterrati condizionatamente all’obbligo di dotare gli ambienti di idonei sensori per il rilievo di gas in ambienti a rischio per monitorare i livelli di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza;

4) ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessante che rientrano nella perimetrazione di cui all’allegato 1 ed indicare i conseguenziali Dispositivi di protezione individuale ed ogni utile strumentazione idonea a rilevare la concentrazione di CO2 nell'aria;

5) per gli edifici pubblici indicati nell'area dell’allegato 1 i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) l'obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessante che rientrano nella perimetrazione di cui all'allegato 1, avvalendosi anche del supporto dei Vigili del Fuoco, già all'uopo attivati;

6) per gli interventi edili che prevedono scavi e/o attività nell'area identificata in premessa è fatto obbligo applicare le stesse procedure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i lavori in ambienti confinati.

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