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01 Febbraio 2026 - 08:36
ACERRA. Vicenda del Polo Produttivo di località Candelara: il sindaco Tito d’Errico sapeva da subito che il ricorso al Tar sarebbe stato bocciato dai giudici. Ad anticiparglielo, con una nota ufficiale datata 4 ottobre 2024, era stato lo stesso avvocato di fiducia dell’ente, il quale scriveva che «il ricorso, quindi, eventualmente da proporre, potrebbe scontare l’eventuale inammissibilità per tardiva presentazione ed anche perché, sebbene il Comune di Acerra non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, non ha però espresso alcun dissenso contro il predetto intervento ed il rilascio della suddetta autorizzazione». A questo punto vale la pena di domandarsi: perché l’ente ostina ad andare avanti esponendosi ad azioni risarcitorie di centinaia di migliaia di euro se non milioni? Da un’attenta lettura della sentenza del Tar del dicembre scorso), in alcuni passaggi i giudici riportato quanto anticipato dal legale dell’ente: «Pur ritualmente invitato a partecipare alla conferenza di servizi, non ha inteso né intervenire, né fare pervenire osservazioni idonee a rendere nota la propria posizione, con ciò restando, di conseguenza, preclusa, la facoltà di contestarne gli esiti in epoca successiva». Ora a cosa serve un ricorso ai Giudici del Consiglio di Stato, se le vigenti normative giudiziarie non sono state rispettate? Perché il sindaco d’Errico, nel corso dell’assise cittadina non ha riferito del parere negativo del legale di fiducia dell’ente, limitandosi a fare solo illazioni prive di motivazioni giuridiche? A dare le risposte a queste facili e semplici domande dovrebbero essere il primo cittadino e anche il presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri che non esitò ad utilizzare parole definite «irritanti» dai consiglieri comunali d’opposizione e per le quale pende un procedimento penale presso la Procura di Nola. La vicenda è comunque destinata ad andare avanti ed a pagare il conto sarà come sempre, la comunità locale, che oltre a perdere posti di lavoro, sarà costretta a pagare l’eventuale richiesta risarcitoria che potrebbe essere avanzata dall’impresa richiedente se il Consiglio di Stato dovesse confermare la bocciatura da parte del Tar.
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