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la riforma contestata
14 Novembre 2024 - 19:44
ROMA. La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. A renderlo noto la stessa Consulta, in attesa del deposito della sentenza sui ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. In particolare i giudici della Consulta, sottolineando che la forma di Stato riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le Regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio, e che «è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni», viene ritenuta incostituzionale la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la Regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà. La Corte contesta poi il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i cosiddetti Lep, priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Incostituzionale è poi la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Lep. Incostituzionale viene poi considerata la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite. Pollice verso poi per la facoltatività, piuttosto che per la doverosità, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica. Giudicata poi incostituzionale l'estensione della legge sull’autonomia, e dunque dell'articolo116, terzo comma, della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. ©riproduzione riservata.
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