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il caso
24 Novembre 2025 - 12:33
I tre bambini della famiglia anglo-australiana che vive in un rudere nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, devono lasciare l’abitazione e trasferirsi in una comunità educativa, dove resteranno insieme alla madre per un periodo di osservazione. Lo prevede un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, eseguito nelle scorse ore con l’intervento di assistenti sociali e forze dell’ordine. Il provvedimento ha disposto anche la sospensione della potestà genitoriale per padre e madre. Ecco l'ordinanza del Tribunale che dispone l'allontanamento dei minori.
Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, riunito nella Camera di Consiglio, con la presenza dei giudici Cecilia Angrisano Presidente, Roberto Ferrari Giudice rel. Simone Giovarruscio Giudice onorario e Alida Gabriela Alvaro Giudice onorario; visti gli atti del procedimento relativo ai minori figli di Trevallion Nathan e Birmingham Catherine, viste le richieste formulate dalle parti nelle memorie difensive e all’udienza di comparizione; ha pronunciato la seguente ordinanza: con il ricorso introduttivo il PMM - premesso che: il Servizio Sociale aveva segnalato la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria; la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola; la loro situazione era giunta a conoscenza del Servizio Sociale a seguito dell’accesso al pronto soccorso della famiglia per ingestione di funghi;- ha chiesto la limitazione della responsabilità genitoriale con affidamento al Servizio Sociale, anche al fine di provvedere al collocamento più adeguato per i minori. Con decreto del 23/4/25 - confermato con ordinanza del 22/5/25 - questo Tribunale ha affidato i minori al Servizio Sociale, attribuendogli il potere esclusivo di decidere sul loro collocamento, nonché sulle questioni di maggior rilevanza in materia sanitaria. La situazione descritta nella relazione del Servizio Sociale e in quelle dei Carabinieri del 23/9 e 4/10/24 manifestava indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi, conseguenti alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all’isolamento in cui vivevano. Era inoltre imprescindibile una relazione tecnica sulla sicurezza statica del rudere destinato ad abitazione dei minori. Sotto il profilo sanitario era invece necessario svolgere più compiuti accertamenti sulla condizione dei minori, non essendovi elementi sufficienti per porre in relazione la negligenza genitoriale (alla luce delle prescrizioni normative vigenti) con una situazione di pregiudizio dei figli. Il Servizio Sociale affidatario è stato pertanto specificamente incaricato di effettuare una visita pediatrica per l’accertamento della condizione di salute dei minori e di valutare il miglior collocamento degli stessi, in comunità o presso altre famiglie, ove non vi fosse una relazione tecnica sulla sicurezza statica dell’immobile o la stessa fosse negativa. All’udienza ex art. 473-bis.15 cod.proc.civ. i genitori hanno evidenziato di avere attestato la regolarità del percorso di istruzione parentale della figlia Utopia Rose e dichiarato di avere la disponibilità di una normale abitazione sita a Dogliola provvista di tutte le utenze; il Servizio Sociale ha esposto l’attività svolta con la mediazione, anche linguistica, di un precedente difensore e le intese raggiunte. All’udienza ex art. 473-bis.22 cod.proc.civ. i genitori hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del casale e le vicende (in particolare sotto il profilo amministrativo) che li avevano rallentati. I minori sono stati ascoltati il 28/10/25 alla presenza della madre, che ha collaborato anche all’interpretazione delle dichiarazioni dei figli, che non avevano una buona conoscenza della lingua italiana. L’adempimento dovrà pertanto essere rinnovato con la partecipazione di un interprete e all’esito della maturazione delle condizioni che consentano ai minori di esprimersi liberamente al riparo da potenziali condizionamenti dei genitori o delle altre controparti.
Con relazione del 14/10/25 il Servizio Sociale ha descritto quanto compiuto dopo l’udienza cautelare. Contrariamente all’impegno a collaborare dichiarato all’udienza, i genitori non hanno inteso più avere incontri e colloqui con gli assistenti sociali. È stata quindi necessaria una visita domiciliare nel corso della quale i genitori hanno impedito l’accesso all’abitazione e un contatto diretto tra gli assistenti sociali e i minori. A seguito dell’intervento del difensore i genitori hanno poi accettato di concordare un progetto di intervento diretto a favorire l’integrazione sociale, garantire un migliore contesto abitativo per i minori e acquisire la documentazione sanitaria e quella relativa all’obbligo scolastico. E’ stato inoltre concordato un accesso settimanale dell’intero nucleo familiare presso un centro socio-psico-educativo comunale, dove vengono svolte diverse attività di supporto alla genitorialità in favore di gruppi genitori-bambini. I genitori hanno poi rifiutato di partecipare alle attività di supporto alla genitorialità, senza partecipare ad alcun incontro. Gli accertamenti sanitari obbligatori non sono stati compiuti. I genitori hanno esibito al Servizio Sociale, affidatario esclusivo riguardo alle scelte di natura sanitaria, un certificato medico per ciascun minore nel quale la pediatra evidenzia la necessità, in considerazione della storia clinica e familiare, di effettuare visita neuropsichiatrica infantile per una globale valutazione psicologica e comportamentale dei bambini, nonché esami ematochimici per una valutazione dello stato immunitario vaccinale. I genitori hanno dichiarato che consentiranno gli accertamenti richiesti della pediatra se verrà loro corrisposto un compenso di 50.000 euro per ogni minore. Il Servizio Sociale ha inoltre trasmesso copia della perizia eseguita da un geometra su incarico dei genitori, nel quale si attesta l’assenza di lesioni strutturali pregiudizievoli per la statica dell’abitazione, l’assoluta assenza di impianti elettrico e idrico/sanitario e la carenza di rifinitura e infissi. La perizia è del tutto insufficiente a dimostrare condizioni dell’immobile idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori. Non sono prodotti i documenti necessari previsti dal TUE; non è prodotto il certificato di collaudo statico ed è pacifica l’assenza degli impianti elettrico, idrico e termico, dei quali non è ovviamente verificabile la conformità. Non sono verificate le condizioni di salubrità dell’abitazione, con particolare riguardo all’umidità, incidente sullo sviluppo di patologie polmonari. L’assenza di agibilità e, pertanto, di sicurezza statica (anche sotto il profilo del rischio sismico e della prevenzione di incendi), degli impianti elettrico, idrico e termico e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’abitazione comporta una presunzione ex lege (art. 24 TUE) dell’esistenza di pericolo di pregiudizio per l’incolumità e l’integrità fisica dei minori. Quanto all’istruzione scolastica, i genitori hanno prodotto un certificato di idoneità alla classe terza per Utopia Rose rilasciato dalla “Novalis Open School” di Brescia. I genitori non hanno esibito al Servizio Sociale, nè prodotto in giudizio, la dichiarazione annuale al dirigente scolastico della scuola più vicina sulla capacità tecnica o economica di provvedere all’insegnamento parentale, diretta a consentire al dirigente scolastico il controllo della fondatezza di quanto dichiarato. Il certificato stesso, così come il progetto didattico-educativo previsto dall’art. 3 DM 5 dell’8 febbraio 2021, inoltre non sono stati ritualmente prodotti in giudizio; il certificato trasmesso in copia dal Servizio Sociale non risulta previamente depositato presso la dirigenza scolastica competente per la vigilanza. Va peraltro evidenziato che l’ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore. La deprivazione del confronto tra pari in età da scuola elementare (circa 6-11 anni) può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino, che si manifestano sia in ambito scolastico che non scolastico. Il gruppo dei pari è un contesto fondamentale di socializzazione e di sviluppo cognitivo/emotivo, che offre opportunità uniche rispetto all'interazione con gli adulti. In ambito scolastico il confronto e l'interazione con i compagni sono cruciali per l'apprendimento e il successo formativo.
La letteratura scientifica (Teoria Socio-Culturale di Vygotskij, Teoria Cognitivo-Evolutiva di Piaget, Teoria dell'Apprendimento Sociale di Bandura, Teoria Ecologica di Bronfenbrenner, Teoria dello Sviluppo Psicosociale di Erik Erikson) al riguardo ha compiutamente descritto i potenziali effetti della loro assenza. Difficoltà di apprendimento cooperativo: il bambino può avere problemi a partecipare efficacemente a lavori di gruppo, alla peer education (educazione tra pari) o al cooperative learning, perdendo l'opportunità di rinforzare le conoscenze spiegandole agli altri o di imparare da prospettive diverse. Mancanza di autostima e motivazione: la deprivazione può limitare la possibilità di ricevere conferme e valorizzazione dai coetanei, riducendo l'autostima e la motivazione all'impegno scolastico. Problemi di regolazione emotiva e comportamentale in classe: il bambino potrebbe faticare a gestire i conflitti (non avendo imparato a negoziare e a comprendere le diverse prospettive), manifestando comportamenti di isolamento o, al contrario, di aggressività (bullismo). Incapacità di riconoscere l'altro: il mancato confronto tra pari, soprattutto in contesti di deprivazione socio-culturale, può portare a una minore empatia e a una difficoltà nell'instaurare relazioni positive. In altri ambiti di vita le conseguenze si estendono alla sfera sociale ed emotiva generale. Sviluppo di abilità sociali e comunicative: l'interazione con i pari è il banco di prova per l'acquisizione di competenze sociali adattive (ad esempio, negoziazione, rispetto delle regole del gioco, gestione delle emozioni). La deprivazione limita l'opportunità di sperimentazione e maturazione di queste abilità. Rischio di isolamento e bassa autostima: il rifiuto o la mancanza di interazione con i coetanei espongono il bambino al rischio di isolamento sociale, portando a una bassa autostima e, in casi estremi, a sintomi di ansia sociale o depressione. Vulnerabilità alla pressione dei pari (orientamento ai pari): paradossalmente, un senso di sé poco definito a causa della deprivazione di interazioni positive può rendere il bambino più influenzabile (più "orientato ai pari") quando entra in contatto con un gruppo, non avendo sviluppato la capacità critica e l'identità necessarie per compiere scelte indipendenti. Difficoltà nella gestione del conflitto: senza il confronto, il bambino può non sviluppare la capacità di affrontare in modo costruttivo la conflittualità e la dissonanza cognitiva che emergono dai diversi punti di vista, un elemento cruciale per lo sviluppo cognitivo e identitario. La socializzazione tra pari può, dunque, essere considerata un ambiente che non solo riflette le competenze acquisite in altri contesti (come la famiglia), ma che contribuisce in modo autonomo e necessario allo sviluppo di nuove e specifiche abilità socio-emotive. La deprivazione del confronto tra pari ostacola lo sviluppo delle competenze sociali, emotive e cognitive essenziali, rendendo più difficile l'adattamento del bambino sia nel sistema educativo che nella società in generale.
Con memoria depositata il 12/11/25 il curatore speciale ha poi segnalato la sopravvenienza di nuove condotte genitoriali inadeguate. L’11/11/25 i genitori hanno fatto partecipare ai figli a una trasmissione televisiva a diffusione nazionale (“Le Iene”), nel corso della quale sono state descritte le condizioni di vita della famiglia, violando il diritto dei minori alla riservatezza e alla tutela dell’identità personale (art. 16 Convenzione New York 20 novembre 1989, art. 8 CEDU, art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE). Si deve al riguardo rammentare che l’art. 50 del codice in materia di protezione dei dati personali ha esteso il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore, già previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, ai casi di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale, e dunque a ogni procedimento civile (minorile o ordinario) in cui il minore sia in qualunque modo coinvolto (parte, interessato, testimone, ecc.). Le vicende oggetto del presente procedimento risultano inoltre divulgate attraverso i mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni cartacee, on-line e televisive, social media) con diffusione dei dati idonei a consentire l’identificazione dei minori, diretta, anche attraverso la pubblicazione di foto che li ritraggono, o per il tramite delle generalità e della residenza dei genitori. I genitori, con tale comportamento, hanno mostrato di fare uso dei propri figli allo scopo di conseguire un risultato processuale a essi favorevole in un procedimento de potestate, nel quale assumono una posizione processuale contrapposta a quella dei figli e in conflitto di interessi con gli stessi.
E tale risultato processuale è da essi perseguito non all’interno del processo, avvalendosi dei diritti garantiti alle parti dalla legge processuale, ma invocando pressioni dell’opinione pubblica sull’esercizio della giurisdizione. In considerazione delle gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza, i genitori vanno sospesi dalla responsabilità genitoriale. E’ inoltre necessario ordinare l’allontanamento dei minori dall’abitazione familiare, in considerazione del pericolo per l’integrità fisica derivante dalla condizione abitativa, nonché dal rifiuto da parte dei genitori di consentire le verifiche e i trattamenti sanitari obbligatori per legge. È infatti dimostrato dalle vicende occorse che il mero conferimento al Servizio Sociale affidatario di poteri diretti al compimento degli atti sanitari non è sufficiente ad assicurare l’esecuzione degli stessi, essendo necessario conferire all’affidatario la effettiva custodia dei minori. Va per il resto confermato il provvedimento di affidamento esclusivo al Servizio Sociale adottato in fase cautelare. Il Servizio Sociale è inoltre incaricato di disciplinare la frequentazione tra genitori e figli, con modalità idonee a prevenire il rischio di sottrazione. In sede di esecuzione dell’allontanamento il Servizio Sociale è autorizzato a richiedere l’assistenza della forza pubblica, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
1. all’ attuazione delle misure disposte a tutela del minore sono tenuti in egual misura i genitori (anche ove sospesi) e il Servizio Sociale; l’ inottemperanza è fonte di responsabilità civile (per la quale il legale rappresentante del minore può agire in via risarcitoria) e, in determinate condizioni, penale;
2. la Forza pubblica richiesta dell’ assistenza è tenuta a prestarla in supporto all’ attività esecutiva diretta dal Servizio Sociale, ove vi siano ragioni di temere situazioni di pericolo per l’ incolumità delle persone o di resistenza attiva da parte del destinatario del provvedimento o di terzi, nonché, autonomamente, agli effetti dell’ interruzione di eventuali reati ai sensi dell’ art. 55 cod.proc.pen.;
3. devono ritenersi applicabili i criteri esecutivi che informano l’ attività di soccorso e di repressione e interruzione dei reati, tenendo presente che si verte nel caso di specie in situazioni di pericolo (accertato o anche solo temuto in pendenza di istruttorie) per l’ integrità fisica o psichica di persone incapaci, come tali definite per provvedimento giurisdizionale e da ritenersi sussistenti sino a revoca o sospensione del provvedimento;
4. ogni questione esecutiva (ossia concernente le modalità dell’ azione esecutiva) è rimessa alle valutazioni degli operatori secondo le rispettive competenze funzionali e tecniche. Rientra nella discrezionalità tecnica del Servizio Sociale valutare l’opportunità di richiedere l’assistenza di operatori dell’area sanitaria.
Il presente provvedimento deve essere comunicato alle autorità consolari del Regno Unito e dell’Australia ai sensi dell’art. 37 co.2 della convenzione di Vienna del 1963, anche al fine di una eventuale collaborazione volta a identificare risorse familiari disponibili a supplire alle carenze genitoriali.
Per questi motivi il Tribunale -visto l’art. 473-bis.22 cod.proc.civ.:
1. -sospende la responsabilità genitoriale di Trevallion Nathan e Birmingham Catherine nei confronti dei figli minori;
2. -nomina tutore provvisorio dei minori l’ avv. Maria Luisa Palladino (foro di Vasto);
3. -ordina l’allontanamento dei minori dalla dimora familiare e il loro collocamento in casa-famiglia;
4. -incarica il Servizio Sociale affidatario di dirigere l’esecuzione dell’ordine di allontanamento dei minori, di assicurare loro adeguato sostegno psicologico e di disciplinare la frequentazione tra genitori e figli, tenuto conto di quanto indicato in motivazione;
5. -autorizza l’esecuzione dell’ordine di allontanamento con l’assistenza della forza pubblica, con le modalità indicate in motivazione.
Manda la cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle autorità consolari del Regno Unito e dell’Australia ai sensi dell’art. 37 co.2 della convenzione di Vienna del 1963. Manda la cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento al giudice tutelare presso il Tribunale di Vasto. Si comunichi alle parti costituite, al tutore e al Servizio Sociale del Comune di Palmoli.
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