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23 Febbraio 2019 - 17:23
Foglia Manzillo al forum “I principali aspetti del processo penale tributario ed esame della casistica più frequente e rilevante”
ROMA. «L'accertamento tributario presenta importanti risvolti in campo penale in tale sede è però necessario contemperare il legittimo interesse erario a riscuotere delle somme dovute con l'interesse del cittadino contribuente a vedere tutelati i propri diritti». Lo ha detto l’avvocato Fabio Foglia Manzillo, professore di Diritto Penale Università Telematica Pegaso intervenendo al forum “I principali aspetti del processo penale tributario ed esame della casistica più frequente e rilevante” promosso dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. «Sino ad ora il procedimento relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria- amministrativa è stato contraddistinto da una certa sommarietà nel costruire le prove a carico del contribuente. In sede penale – ha aggiunto Foglia Manzillo –, invece, è indispensabile che le prove siano valutate rigorosamente dal giudice prima di emettere una condanna restrittiva della libertà personale, pertanto, non è possibile recepire in toto l'attività istruttoria realizzata dalla Guardia di Finanza. È necessario, quindi, che vi sia uno scrupoloso ed attento esame critico di tutte le attività di indagine compiute». «A tal riguardo è da rilevare inoltre che non necessariamente il processo penale ha un effetto invasivo sul cittadino maggiore di quello amministrativo tributario. Infatti di sovente capita che la sanzione pecuniaria strettamente fiscale sia molto più afflittiva per il cittadino di quanto non lo sia la sanzione penale spesso contraddistinta da pena sospesa. Alla luce di quanto affermato – conclude il professore Foglia Manzillo - sempre di più diviene necessario applicare il principio del ‘ne bis in idem’ fra i processi tributari ed i processi penali che sorgono dagli stessi fatti, così come ha stabilito la Corte di Giustizia Europea non è possibile punire il cittadino due volte per gli stessi fatti».
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