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lettera al direttore

Terzo mandato: autonomia regionale o autogol?

Alla base dell’impugnativa del Governo di centrodestra vi sono motivazioni più politiche che giuridiche

Terzo mandato: autonomia regionale o autogol?

Gentile Direttore, il Governo ha ormai deciso di adire la Corte Costituzionale, impugnando la legge regionale che, recependo quella nazionale sul limite dei due mandati consecutivi per i presidenti della Regione, ne faceva scaturire gli effetti dal momento dell’entrata in vigore della stessa legge regionale, e non già dall’entrata in vigore di quella nazionale, già operante nell’attuale legislatura. Chi mi legge sa la mia opinione, più volte espressa su queste colonne, ed anche in pubblici dibattiti. Ritengo che il dettato dell’art. 122, così come modificato dal Titolo V della Costituzione sia ben chiaro in materia di elezioni interessanti le singole Regioni, delegando a queste le modalità e la formalità di applicazione.

Nell’inaugurare, infatti, la stagione della revisione del Titolo V Cost., lo Stato ha sostituito l’originaria riserva statale nella disciplina del sistema elettorale dei Consigli regionali, con potestà assoluta legislativa regionale, peraltro estesa alle stesse modalità di elezione della Giunta e del suo presidente. La scelta dello Stato, infatti, di spogliarsi della sua competenza in materia elettorale regionale, coerentemente ad altri contenuti della famosa revisione del Titolo V già detto, va inquadrata nel complessivo rafforzamento dei poteri locali portato a compimento, dopo il pressing della Lega con la revisione del 2001. Non ho ancora letto le motivazioni addotte dal Governo per impugnare la legge regionale della Campania che recepisce, oggi, la parte mancante della legge nazionale che ha posto il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, ma credo che la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale costituirebbe un vero “vulnus” per l’autonomia delle Regioni stesse.

Capisco che alla base dell’impugnativa del Governo di Centrodestra vi sono motivazioni più politiche, che giuridiche, entrando in ballo soprattutto la Regione Veneto, che, eliminando Zaia dal terzo (quarto) mandato, lascerebbe la porta aperta alla candidatura di esponenti di Fratelli d’Italia, che rivendica apertamente una sua presenza in una delle Regioni del Nord. Ritengo, però, che le motivazioni, qualsiasi esse siano, per adire la Corte Costituzionale contro la legge della Campania, siano un autogol per lo stesso Governo. Se la Corte Costituzionale, infatti, dovesse acclarare per buone le eccezioni di incostituzionalità, darebbe un altro forte scossone al già traballante disegno di legge sull’autonomia differenziate voluta dalla lega, perché si affermerebbe il principio di “limitata” autonomia delle Regioni, rispetto allo Stato Centrale, tant’è che una legge regionale elettorale verrebbe ritenuta “incostituzionale” per il semplice motivo che vigerebbe integralmente quella nazionale. Credo, per altro verso, che anche la Regione Campania abbia commesso un errore, che definirei “di esagerazione”.

Che bisogno c’era, infatti di indicare nella legge approvata, oltre al limite dei due mandati, l’ulteriore comma “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”? Lo Statuto della nostra Regione, in sintonia con la Costituzione, prevede che una legge regionale entri in vigore il 15esimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa, così come correttamente è previsto anche nella legge elettorale del 5 novembre 2024 . Se l’impianto della legge regionale entra automaticamente in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, il “dies a quo” vale per tutto il contenuto della legge e non soltanto per una sola parte. Il Governo ha avuto, così, gioco facile ad impugnare la legge regionale, proprio perché esplicitava la decorrenza della ineleggibilità del presidente.

Se la proposta di legge si fosse limitata solo ad affermare il limite dei due mandati per il presidente uscente, cosa avrebbe potuto impugnare il Governo? La mera ipotesi che il Governatore De Luca aveva già espresso la volontà di ricandidarsi per la terza volta, secondo l’interpretazione che la legge nazionale è autoapplicativa? Si può ricorrere alla Suprema Corte per un’ipotesi di volontà espressa da un cittadino, sia pure presidente di Regione? Certamente no. Senza quella superflua dicitura della decorrenza dei mandati, si lasciava campo libero al Governatore di ricandidarsi, nella convinzione che il limite dei due mandati decorresse dalla fine di novembre dell’anno trascorso, e non dal 2004, all’epoca della promulgazione della legge nazionale 165. Immagino l’intervento dei vari “esperti” in questa materia, con proposizioni di ricorsi non solo alla Corte Costituzionale, ma anche al Tar e poi Consiglio di Stato.

Nel frattempo, però, il presidente De Luca avrebbe potuto fare la sua campagna elettorale, Schlein o non Schlein permettendo. Ora la Suprema Corte ha tutto il tempo di sentenziare, a meno che il presidente non si dimetta prima, non dando tempo ai giudici di esprimere la loro opinione con sentenza. Si sente dire in giro che ci sarebbe tra le “segrete stanze” un’ipotesi di accordo tra la Segreteria del Pd e il nostro Governatore. Dubito di questo, conoscendo sul piano politico De Luca. In politica, però, i miei 35 anni di attività mi hanno insegnato che non bisogna mai dire “mai “ . Al di là di quello che accadrà, però, un dato è certo: ancora una volta nella nostra democrazia c’è una crepa: il Popolo è tenuto sempre in disparte rispetto ai giochini di corridoio. E poi ci lamentiamo che nemmeno la metà degli aventi diritto non va a votare!

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