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06 Marzo 2025 - 09:12
La questione abitativa nelle grandi città sta diventando un problema sociale sempre più rilevante, non solo per la difficoltà di accesso alla proprietà immobiliare, ma anche per la riduzione dell’offerta di alloggi disponibili per la locazione a lungo termine. Un numero crescente di immobili, infatti, viene destinato ad attività di affitto breve, come case vacanza e bed & breakfast, nella convinzione che ciò garantisca ai proprietari un rendimento economico più elevato rispetto alla locazione tradizionale. Tuttavia, questa scelta comporta anche numerose implicazioni, non sempre vantaggiose: dalla necessità di una manutenzione costante all’incertezza dei ricavi, fino all’impegno in termini di tempo e risorse umane, senza dimenticare il rispetto delle normative fiscali e sanitarie sempre più stringenti. D’altra parte, non tutti possono permettersi l’acquisto di una casa. La mancanza di liquidità, le esigenze di lavoro stagionale o gli studi fuori sede spesso rendono l’affitto l’unica soluzione praticabile.
Tuttavia, i canoni di locazione nelle grandi città sono mediamente elevati e non sempre gli immobili offerti sul mercato garantiscono condizioni di abitabilità adeguate. La legge tutela il conduttore (l’inquilino) nel caso in cui l’immobile locato presenti vizi che ne limitino l’uso abitativo pattuito. Un esempio tipico di grave vizio è rappresentato dalla presenza di infiltrazioni d’acqua, umidità o muffa, problematiche che possono compromettere la qualità della vita e la salute degli occupanti. L’articolo 1578 del Codice Civile stabilisce che, in presenza di vizi che riducano in modo significativo l’idoneità dell’immobile all’uso convenuto, il conduttore ha due possibilità 1. Chiedere l’immediata risoluzione del contratto, liberandosi così dall’obbligo di corrispondere il canone di locazione. 2. Richiedere una riduzione del canone, proporzionata al danno subito. Tuttavia, queste tutele non si applicano se il conduttore era a conoscenza del vizio al momento della stipula del contratto o se il difetto era facilmente riconoscibile. Il locatore, inoltre, può essere chiamato a risarcire eventuali danni – sia materiali che alla persona – derivanti dai difetti dell’immobile, a meno che non dimostri di aver ignorato tali vizi senza colpa.
L’articolo 1575 del Codice Civile chiarisce gli obblighi fondamentali del locatore, che deve consegnare l’immobile in buono stato di manutenzione, assicurandone l’idoneità all’uso abitativo e garantire il pacifico godimento del bene, ovvero evitare che il conduttore subisca turbative derivanti da vizi o da terzi. Se il locatore non adempie a questi obblighi, può essere ritenuto responsabile per i danni arrecati all’inquilino. Per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento, alcuni proprietari scelgono di stipulare polizze assicurative specifiche. Tali coperture possono essere attivate sia direttamente dal locatore sia dal condominio, nel caso in cui l’immobile faccia parte di un edificio condominiale.
In alcuni casi, le polizze condominiali includono garanzie anche per i singoli appartamenti, proteggendo così sia i proprietari che gli inquilini da eventuali danni strutturali o di altro tipo. La crisi abitativa nelle grandi città è una realtà complessa, aggravata dalla crescente diffusione degli affitti brevi e dall’aumento dei canoni di locazione. In questo contesto, la tutela dei conduttori diventa fondamentale per garantire il diritto all’abitare in condizioni dignitose. La normativa vigente offre strumenti di protezione per chi si trova in situazioni di disagio a causa di vizi dell’immobile, consentendo di agire contro il locatore per ottenere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone. Allo stesso tempo, i proprietari possono adottare misure preventive, come le polizze assicurative, per evitare contenziosi e garantire la sicurezza abitativa dei loro inquilini.
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