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30 Marzo 2025 - 10:56
Il campo dei diritti umani è in continua evoluzione e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025 – una decisione epocale – segna uno spartiacque tra il “prima” e il “dopo”. Nell’ambito del dibattito politico sulle famiglie monogenitoriali, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole tra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. Da ora in poi, anche i single potranno adottare bambini stranieri in stato di abbandono: l’interesse di chi intende adottare, sebbene nell’ambito di una famiglia monogenitoriale, non potrà essere limitato per ragioni di solidarietà sociale a tutela del minore.
La Corte ha ritenuto che l’esclusione di tale possibilità contrasti con l’articolo 2 e con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). La normativa vigente, infatti, prevede limiti eccessivamente rigidi e sproporzionati rispetto agli interessi in gioco. Nel concetto di libertà di autodeterminazione della persona rientra anche il diritto a diventare genitore. Secondo la Corte, questo diritto deve essere valutato unitamente al superiore interesse del minore ad essere adottato. La sentenza affronta anche il principio dell’imitatio naturae e il tema delle famiglie cosiddette “non tradizionali”.
In questo senso, la Corte, come già affermato nella sentenza n. 183 del 1994, ha riconosciuto l’idoneità astratta della persona singola a offrire un ambiente familiare stabile e armonioso. La Consulta sottolinea che il modello di famiglia monoparentale trova già riconoscimento nella Costituzione, superando così l’idea tradizionale di famiglia composta da due persone eterosessuali e sposate. Tuttavia, precisa la Corte, “spetta al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore”. Con questa decisione, la Corte ha inteso colmare un vuoto normativo in un contesto giuridico e sociale segnato dal calo significativo delle domande di adozione. Il divieto assoluto per i single di adottare, infatti, compromette l’effettività del diritto del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e amorevole, che non necessariamente deve essere garantito da due genitori.
La Consulta distingue le competenze tra gli Stati nel caso dell’adozione internazionale: allo Stato di accoglienza spetta stabilire i requisiti di idoneità all’adozione, mentre l’attuazione concreta e l’incontro con il minore rientrano nelle competenze dello Stato d’origine del bambino. Resta, tuttavia, il divieto per le persone single e le coppie omosessuali di adottare minori nell’ambito delle adozioni nazionali, poiché la normativa italiana consente questa possibilità esclusivamente alle coppie sposate da almeno tre anni. La sentenza trae origine da un caso concreto: nel 2019, una donna single aveva presentato al Tribunale per i Minorenni di Firenze una domanda per ottenere il decreto di idoneità all’adozione di un minore straniero.
Alla luce del divieto previsto dall’articolo 29-bis della legge n. 184/1983, il Tribunale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, sottolineando come la preferenza per la bigenitorialità non rappresenti un “vincolo giuridico a tutela diretta del minore”, ma sia piuttosto – secondo l’ordinanza di remissione – “il retaggio di una supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia”. L’Avvocatura dello Stato, con una posizione più restrittiva e preoccupata per le possibili ripercussioni della sentenza su altre tematiche non ancora disciplinate (come l’accesso alla fecondazione assistita per le donne single), ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondata la questione di legittimità costituzionale.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la discrasia esistente tra adozioni internazionali e nazionali: sebbene i single possano ora adottare bambini stranieri, rimane il divieto per l’adozione di minori italiani, in assenza di un intervento legislativo che colmi questa lacuna. Al centro del dibattito c’è il concetto di responsabilità genitoriale del single, considerando che il 25% delle famiglie italiane è monogenitoriale.
Tuttavia, l’Avvocatura dello Stato ha ribadito il diritto del minore a crescere in una famiglia con due genitori, sostenendo che il principio della bigenitorialità rappresenta una garanzia fondamentale. A fronte di un modello tradizionale di famiglia, retaggio di un passato culturale, e di un nuovo paradigma più flessibile che rispecchia l’evoluzione sociale, resta aperta la domanda: quale di queste due visioni guiderà l’evoluzione normativa nei prossimi anni?
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