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L'intervento
05 Aprile 2025 - 09:06
La legge vieta la modifica genetica degli esseri umani senza il loro consenso esplicito e in modo controllato. Sembra certo che i vaccini mRNA possono integrare frammenti di Dna nel genoma umano, trasformando gli individui vaccinati in Ogm, ciò viola questi principi giuridici, che tutelano l’integrità genetica delle persone e regolano strettamente l’uso di tecnologie genetiche.
In secondo luogo, la vaccinazione obbligatoria si scontra con il principio del consenso informato. Se esistono rischi potenziali legati alla modificazione genetica, imporre un trattamento che potrebbe alterare il patrimonio genetico senza un consenso pienamente informato sarebbe una violazione dei diritti individuali
. Questo potrebbe essere considerato una forma di coercizione che non rispetta i diritti fondamentali degli individui. Infine, la legge sull’uso di tecnologie genetiche in ambito medico è molto rigida in molti paesi, e un vaccino che possa comportare modifiche genetiche non volontarie potrebbe andare contro tali normative.
Pertanto, l’introduzione di una vaccinazione obbligatoria che comporta il rischio di alterazioni genetiche non accertate potrebbe entrare in conflitto con le leggi sulla protezione dei diritti biologici e genetici degli individui. L’introduzione della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 ha suscitato ampie discussioni in Italia e nel resto del mondo, con implicazioni legali, sanitarie e costituzionali.
In particolare, il dibattito si concentra sulla compatibilità di tale obbligo con i principi fondamentali della Costituzione italiana e con le sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, che da sempre tutelano i diritti umani. a Costituzione Italiana, al suo articolo 32, sancisce il diritto alla salute come un diritto fondamentale, ma allo stesso tempo stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Questo principio implica che la salute pubblica debba essere tutelata, ma che qualsiasi intervento sanitario obbligatorio, come una vaccinazione, debba essere regolato da norme chiare, proporzionate e giustificate da necessità sanitarie urgenti. Nel caso della vaccinazione contro il Covid-19, l’obbligo imposto dal governo italiano ha sollevato dubbi sulla sua compatibilità con il diritto alla libertà personale e con il principio del consenso informato, che implica la volontarietà del trattamento.
Sebbene l’emergenza sanitaria giustifichi provvedimenti straordinari, l’obbligatorietà vaccinale potrebbe risultare in contrasto con i diritti inviolabili dell’individuo, come stabilito dalla Costituzione, che tutela la libertà di autodeterminazione in ambito medico.
Un altro aspetto fondamentale sollevato dalle controversie legali sull’obbligatorietà del vaccino riguarda il diritto alla scelta individuale, che è un principio sancito dal Codice di deontologia medica e dalla normativa sul consenso informato. Ogni individuo ha il diritto di prendere decisioni in merito al proprio corpo, inclusi i trattamenti sanitari, sulla base di informazioni complete e adeguate.
La legge italiana, infatti, riconosce che la libertà di scelta in ambito sanitario è un diritto irrinunciabile. Imporre una vaccinazione obbligatoria senza una piena informazione e senza il consenso esplicito dei cittadini potrebbe costituire una violazione di questo diritto.
La Corte Costituzionale, in diverse occasioni, ha evidenziato che la libertà individuale non può essere sacrificata senza un’adeguata giustificazione, e ogni misura restrittiva deve rispettare la dignità umana e il diritto all’autodeterminazione. In passato, la Corte Costituzionale italiana si è espressa in merito alla vaccinazione obbligatoria, ma con un focus particolare sul principio di proporzionalità e sul bilanciamento tra i diritti collettivi e quelli individuali.
Non si capisce invece perché la sentenza el 1 dicembre 2022 della Corte Costituzionale in merito all'obbligatorietà vaccinale non sia andata in fondo alla problematica, relativamente alla sentenza n.5 del 2018, che in maniera equa aveva espresso l'obbligo vaccinale in presenza di tre condizioni: se migliorava la salute dell'individuo e della collettività, se le conseguenze erano solo tollerabili, se in caso di danni ulteriori non prevedibili fosse stato previsto un equo indennizzo. Sentenza che doveva e poteva essere ribadita.
Il rispetto delle tre condizioni manca totalmente nella nuova e ultima sentenza giacché non si è voluto tenere in considerazione che questi nuovi vaccini, passati come tali, sono in realtà terapia genica. La situazione del Covid-19 è certamente diversa, ma il principio di proporzionalità rimane centrale. L’obbligo vaccinale contro il Covid-19 potrebbe, dunque, essere ritenuto costituzionalmente legittimo solo se l’emergenza sanitaria fosse tale da giustificare misure straordinarie e solo se non vi fossero alternative meno invasive per proteggere la salute collettiva.
Se da un lato la protezione della salute pubblica è un obiettivo primario, dall’altro non si può ignorare il diritto fondamentale alla libertà personale e al consenso informato. La Corte Costituzionale, con la sua giurisprudenza, ha sempre sottolineato la necessità di bilanciare i diritti individuali con l’interesse collettivo, imponendo che ogni misura restrittiva sia proporzionata e giustificata. La Fondazione Mediterraneo era stata sin da subito del parere che qualsiasi decisione riguardo all’obbligo vaccinale doveva essere attentamente valutata in termini di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.
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*ematologo
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