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Occupazione abusiva, ora c’è un reato specifico e mirato

Possedere un immobile non significa più essere inermi dinanzi a chi ne fa arbitrariamente uso

Occupazione abusiva, ora c’è un reato specifico e mirato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2025, è entrato in vigore il Decreto Sicurezza n. 48/2025, che affronta finalmente, con strumenti civili e penali, il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. Il tema, esploso all’attenzione pubblica anche grazie a inchieste giornalistiche, vede ora un intervento legislativo importante.

Possedere un immobile oggi non significa più essere inermi dinanzi a chi ne fa arbitrariamente uso, spesso impedendo al legittimo proprietario di rientrare, con gravi danni economici e personali. Il nuovo art. 634-bis c.p. introduce il reato di occupazione arbitraria, con pene fino a 7 anni di reclusione, aggravate se l’occupazione avviene con frode o minaccia. Il reato non si limita alla semplice intrusione, ma comprende anche la cessione illecita dell’immobile (subaffitti), l’abuso di fiducia, l’ostruzione al rientro del proprietario e il lucro derivante dall’uso abusivo.

Il bene protetto è esteso anche a garage, cantine e soffitte. La procedibilità è a querela di parte, salvo due eccezioni: se la vittima è incapace per età o infermità o se l’immobile è pubblico. Una delle novità più significative è l’art. 321- bis c.p.p., che consente lo sgombero immediato: una misura cautelare reale in sede penale che può essere attivata già nella fase delle indagini preliminari.

La polizia giudiziaria, ricevuta la denuncia, può chiedere la liberazione del bene; in caso di rifiuto, può intervenire immediatamente, redigendo verbale trasmesso in 48 ore al PM, che lo convalida o lo rimette al GIP. Per incentivare la collaborazione, è prevista una causa di non punibilità per chi libera l’immobile spontaneamente e collabora alle indagini. Sono inoltre ammessi strumenti investigativi speciali, comprese le intercettazioni, quando l’occupazione è legata a reti organizzate.

Accanto al penale resta lo strumento civile ex art. 1168 c.c. con l’azione di reintegrazione nel possesso, che consente – tramite ufficiale giudiziario – di ottenere la restituzione coattiva dell’immobile. È ammessa anche l’autoreintegrazione, purché immediata e in flagranza, come chiarito dalla Cassazione. La norma rappresenta un passo avanti concreto, ma resta la difficoltà di attuazione sul piano operativo: servono risorse, uomini e tempi rapidi per trasformare il diritto in tutela effettiva.

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