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L'opinione
25 Giugno 2025 - 09:16
La norma che ha salvato la società di riscossione del Comune di Napoli potrebbe rivelarsi un boomerang. Con un’ordinanza depositata nelle scorse ore, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli – I Sezione – ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame della cosiddetta “norma salvaNov”, introdotta nel decreto Milleproroghe approvato a febbraio 2024.
Il provvedimento, fortemente voluto dall’amministrazione cittadina per preservare l’operatività della nuova società partecipata Napoli Obiettivo Valore S.p.A. (Nov), è stato giudicato dal magistrato tributario “un’anomalia assoluta dell’ordinamento”, in grado di alterare la concorrenza e pregiudicare i diritti dei contribuenti.
Tutto parte da una gara pubblica, bandita dal Comune di Napoli a seguito dell’accordo con il Governo per il Patto per Napoli. L’obiettivo era affidare la gestione della riscossione dei tributi locali a una società controllata. Viene costituita così Nov S.p.A., che partecipa alla gara pur non risultando iscritta all’albo degli agenti della riscossione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal D.Lgs. 112/1999.
Un requisito essenziale, ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza amministrativa. Tuttavia, in sede di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, quel requisito viene superato con un intervento normativo d’urgenza. Nel decreto Milleproroghe, approvato il 28 febbraio 2024, viene inserita una norma interpretativa – definita da molti ad personam– che consente anche alle società prive dell’iscrizione all’albo di operare come agenti della riscossione, purché controllate da enti locali.
Il testo, apparentemente neutro, di fatto ha effetto retroattivo e salva la posizione di Nov, sanando le irregolarità formali. Ma secondo il giudice tributario partenopeo, questo “salvataggio” violerebbe principi costituzionali fondamentali: dalla libertà d’impresa alla parità di trattamento tra operatori, dalla certezza del diritto all’efficacia temporale delle leggi.
Nell’ordinanza, il magistrato Luca Caputo rileva la sproporzione tra i requisiti previsti per le altre società di riscossione e quelli consentiti a Nov, grazie a una norma emergenziale. Si crea così una “disparità di trattamento normativamente ingiustificata”, che non solo altera il mercato della riscossione, ma può minare la validità degli atti emessi.
Il giudice, inoltre, sottolinea che la norma è stata inserita in un contesto – il Milleproroghe – tipicamente dedicato alla proroga di termini e scadenze, non alla definizione di nuovi requisiti legittimanti. Se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione e dichiarare l’illegittimità della norma, le ripercussioni sarebbero immediate.
Gli atti di riscossione emessi da Nov– avvisi, ingiunzioni, cartelle, pignoramenti – potrebbero essere impugnati per nullità, con effetti a catena sulle finanze comunali e sulla posizione debitoria dei contribuenti. Già oggi, diverse difese tributarie stanno inserendo nei propri ricorsi richieste di sospensione degli atti in attesa della pronuncia della Consulta, mentre si moltiplicano le segnalazioni da parte di cittadini, imprese e associazioni di tutela.
Il caso “Nov” non riguarda solo il capoluogo campano: apre un precedente pericoloso sul piano nazionale, in un momento in cui molti Comuni stanno cercando di internalizzare la riscossione per evitare l’inefficienza dei concessionari esterni. La decisione della Corte Costituzionale potrebbe rappresentare uno spartiacque: tra legalità e urgenza, tra regole del mercato e esigenze della finanza pubblica.
Cosa possono fare i contribuenti? Verificare se gli atti ricevuti sono stati emessi da Napoli Obiettivo Valore S.p.A.; Analizzare la data e la base legale degli atti; richiedere una sospensione in autotutela; rivolgersi a un legale per valutare l’impugnazione.
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