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L'intervento

Credito più rapido, meno giudici. Avvocato al centro del sistema

L’obiettivo è la semplificazione dei procedimenti sommari e la riduzione dei tempi della giustizia civile

Credito più rapido, meno giudici. Avvocato al centro del sistema

Approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, il DDL 978 segna un passaggio rilevante nel tentativo, ormai cronico, di rendere più rapida ed efficace la realizzazione del credito.

L’obiettivo dichiarato è la semplificazione dei procedimenti sommari e la riduzione dei tempi della giustizia civile, attraverso una riforma che incide direttamente sul tradizionale ricorso per decreto ingiuntivo.

La novità più significativa è l’attribuzione al difensore del creditore del potere di emanare e notificare direttamente un’intimazione di pagamento al debitore, senza il previo intervento del giudice. Una scelta che solleva interrogativi inevitabili: fino a che punto lo snellimento processuale può convivere con la piena tutela del diritto di difesa e con le garanzie del giusto processo, troppo spesso percepito, nella pratica, come ingiusto per la sua lentezza?

Il modello di riferimento resta quello del decreto ingiuntivo disciplinato dall’articolo 633 del Codice di procedura civile, fondato su un credito certo, liquido ed esigibile e caratterizzato da un contraddittorio solo eventuale. Il debitore, ricevuta la notifica, può adempiere oppure proporre opposizione, aprendo la fase contenziosa.

Con il nuovo articolo 656-bis c.p.c., il legislatore replica in parte questo schema, ma sposta la verifica documentale dal giudice all’avvocato, limitatamente a determinate ipotesi. Il criterio ispiratore è chiaramente deflattivo: alleggerire il carico dei tribunali e trasferire parte del potere pubblicistico dell’autorità giudiziaria nell’ambito di forme di autotutela assistita, già sperimentate in altri ordinamenti. Non si tratta però di una delega in bianco.

Il difensore è gravato da stringenti obblighi di verifica preventiva dei presupposti del credito e risponde disciplinarmente, oltre che civilmente, in caso di dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall’articolo 656-ter c.p.c. Il diritto di difesa del debitore resta formalmente intatto.

L’opposizione è sempre possibile, ma il legislatore introduce un deterrente significativo contro le iniziative temerarie: in assenza di prove idonee, il giudice dovrà respingere l’opposizione e potrà condannare l’opponente per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.

ùLa procedura è limitata a crediti di somme liquide entro la competenza del giudice di pace, assistiti da prova scritta, e a crediti per onorari e rimborsi legati all’attività professionale di avvocati, notai e altri ausiliari del processo, con obbligo di allegare parcella e parere dell’associazione competente.

È previsto un termine di quaranta giorni dalla notifica per il pagamento o per l’opposizione. Restano esclusi, invece, i crediti bancari o derivanti dalla loro cessione, che richiedono un vaglio giudiziale più approfondito. Entro sei mesi il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, dovrà adottare i regolamenti attuativi.

La direzione è tracciata: una giustizia civile più rapida e semplificata, con oneri e responsabilità crescenti in capo agli avvocati, chiamati a svolgere un ruolo sempre più centrale tra efficienza del sistema e tutela delle garanzie fondamentali. 

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