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Covid-19 e segreto di Stato: la trasparenza democratica

La gestione della pandemia ha sollevato interrogativi inediti sul rapporto tra trasparenza democratica, sicurezza nazionale e diritto all’informazione

Covid-19 e segreto di Stato: la trasparenza democratica

La gestione della pandemia da Covid-19 ha sollevato interrogativi inediti sul rapporto tra trasparenza democratica, sicurezza nazionale e diritto all’informazione. In questo contesto, il tema del segreto di Stato — pur non sempre formalmente dichiarato — è emerso in modo indiretto attraverso limitazioni all’accesso a dati, contratti, verbali e decisioni strategiche assunte durante l’emergenza sanitaria.

Nel sistema giuridico italiano, il segreto di Stato è uno strumento eccezionale, volto a tutelare interessi fondamentali della Repubblica, come la sicurezza nazionale e l’integrità dello Stato. Esso non può essere utilizzato in modo arbitrario e incontra limiti precisi nei principi costituzionali, in particolare: il diritto dei cittadini a essere informati, il controllo parlamentare sull’azione del Governo, la tutela dei diritti fondamentali.

In teoria, la salute pubblica non rientra automaticamente tra le materie coperte dal segreto di Stato. Tuttavia, durante la pandemia, alcune scelte hanno prodotto effetti assimilabili a una segretazione di fatto, pur in assenza di una formale dichiarazione.

Durante l’emergenza Covid-19, numerose decisioni sono state adottate tramite atti amministrativi e decreti, spesso sulla base di pareri tecnico-scientifici non immediatamente accessibili. Un caso emblematico è stato quello dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), inizialmente non pubblici, nonostante incidessero direttamente su diritti costituzionali come la libertà di circolazione, di riunione e di iniziativa economica.

Questa scelta ha alimentato il sospetto che, pur non ricorrendo formalmente al segreto di Stato, si sia fatto uso di una logica emergenziale tale da comprimere il principio di trasparenza. In una democrazia costituzionale, decisioni che limitano diritti fondamentali dovrebbero essere accompagnate da un elevato livello di motivazione e accessibilità delle fonti decisionali. Un ulteriore ambito critico riguarda i contratti di acquisto dei vaccini, negoziati a livello europeo.

Le clausole di riservatezza, giustificate con esigenze di mercato e negoziazione internazionale, hanno impedito per lungo tempo una piena conoscenza di: costi effettivi, responsabilità in caso di effetti avversi, obblighi reciproci tra Stati e aziende farmaceutiche.

Anche in questo caso, non si è parlato di segreto di Stato in senso tecnico, ma di una zona grigia in cui la riservatezza contrattuale ha prevalso sul diritto dei cittadini a conoscere i termini di decisioni che incidevano sulla salute collettiva e sulla spesa pubblica. Il principale problema emerso non è tanto l’uso diretto del segreto di Stato, quanto il rischio di normalizzare l’opacità decisionale in nome dell’emergenza.

Quando l’eccezione diventa prassi, si indeboliscono i meccanismi di controllo democratico e si rafforza un modello di governance verticale, in cui il cittadino è chiamato a obbedire più che a comprendere. Questo approccio può produrre effetti controproducenti: la mancanza di trasparenza alimenta sfiducia, sospetti e conflitti sociali, minando proprio quell’adesione consapevole che è essenziale per l’efficacia delle politiche sanitarie.

L’esperienza del Covid-19 mostra che, anche in assenza di un formale segreto di Stato, è possibile comprimere significativamente il diritto all’informazione attraverso pratiche di riservatezza e gestione emergenziale del potere. La Fondazione Mediterraneo ritiene che in una società democratica, la tutela della salute pubblica non dovrebbe mai essere contrapposta alla trasparenza, ma accompagnata da essa.

La vera lezione della pandemia è che la fiducia dei cittadini non si impone per decreto, né si protegge con il silenzio, ma si costruisce attraverso chiarezza, responsabilità e controllo pubblico.

*ematologo

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