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La decisione

«No» al terzo mandato, De Luca: «Tesi strampalata»

Per i giudici la legge approvata lo scorso novembre dal consiglio regionale campano «è incostituzionale»

«No» al terzo mandato, De Luca: «Tesi strampalata»

Il governatore Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca non potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione Campania. A stabilirlo la Corte Costituzionale che ha bocciato la legge regionale approvata lo scorso novembre contro la quale il Governo aveva fatto ricorso. «L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024 - si legge in una nota della Consulta - dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”». E ancora: «Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Infine: «Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale».

LA REPLICA DEL GOVERNATORE

Da Palazzo Santa Lucia arriva una replica secca da parte del governatore: «Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: “la legge è uguale per tutti”». 

IL CONFRONTO TRA I LEGALI

In mattinata c’era stato il confronto tra i legali della Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dagli avvocati Ruggero Di Martino ed Eugenio de Bonis, e la Regione Campania, difesa dai legali Giandomenico Falcon, Aristide Police e Marcello Cecchetti. Di Martino aveva chiarito che «le ragioni di inammissibilità della legge regionale campana sono molto chiare, la disposizione nazionale parla di veto di terzo mandato se il presidente della regione ha conseguito due mandati elettorali. Questa norma, che è vincolata ad essere applicata non appena va in vigore la legge elettorale regionale, non può che essere inevitabilmente la conclusione del limite dei due mandati consecutivi che ogni legge regionale deve osservare». E sul rilievo della Regione Campania sul fatto che la non-auto applicabilità del divieto di terzo mandato sarebbe «dimostrata dal contegno del governo, che non ha mai impugnato analoghe leggi delle Regioni Veneto, Marche e da ultimo del Piemonte» Di Martino aveva replicato che «sul Piemonte e il Veneto il problema non si pone, non si può dire che il Governo abbia recepito. Nelle Marche, invece, è vero che il Governo non ha impugnato ma ciò non preclude che possa farlo. In ogni caso non si è posto il problema perché il presidente che si era candidato per la terza volta non è stato eletto». Dal canto proprio, l’avvocato Falcon aveva ribattuto che «il presidente della Regione De Luca è stato eletto per la prima volta nel 2010 e la legge è del 2009. Non si comprende perché le leggi di Veneto, Marche, Piemonte andrebbero bene mentre non andrebbe bene quella campana che chiude il ciclo e ingloba nei mandati rilevanti quello in corso. Le censure del ricorso del Governo sono infondate». E poi aveva aggiunto: «Solo lo Statuto regionale siciliano è l’unica norma di livello costituzionale esistente nel nostro ordinamento che pone il limite dei due mandati, con riferimento alla forma di governo. Ed è un riferimento che non può essere dimenticato, perché chiarisce che il tema dei paletti al mandato non attiene la materia elettorale, ma quello della forma di governo regionale che è un ambito di competenza alle Regioni».

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