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Ecco il decreto: licenziamenti sospesi per 5 mesi e reddito di emergenza fino a 800 euro

Ecco il decreto: licenziamenti sospesi per 5 mesi e reddito di emergenza fino a 800 euro

La bozza: alle partite Iva 600 euro anche ad aprile e mille euro a chi ha subito una riduzione del 33% del reddito a marzo e aprile. Ai lavoratori domestici fino a 600 euro. Centri estivi, detrazione fiscale fino a 300 euro. Lavori agricoli per chi percepisce reddito di cittadinanza e Cig

ROMA. Licenziamenti sospesi per cinque mesi, novità sul reddito di emergenza e bonus baby sitter. Queste alcune delle novità nella bozza del decreto aprile per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che introduce "nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19". Dunque il periodo di sospensione dei licenziamenti viene ampliato da due mesi a cinque rispetto alla precedente formulazione. E ancora: Reddito di emergenza da 400 fino a 800 euro, i requisiti per il Reddito di cittadinanza, bonus baby sitter portato a 1.200 euro (a 2.000 per medici e infermieri), riconosciuta un'indennità fino a 600 euro anche ai lavoratori domestici.

PARTITE IVA. L'indennità di 600 euro verrà erogata anche ad aprile ai beneficiari che l'avevano ricevuta a marzo. Inoltre, alle partite Iva che hanno subito una riduzione del 33% del reddito a marzo e aprile, iscritti alla gestione separata e che non sono non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a mille euro. Secondo la bozza, inoltre, la stessa cifra di mille euro andrà ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto. Indennità di mille euro anche ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, mentre a quelli in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, andranno 600 euro anche ad aprile. 

LICENZIAMENTI SOSPESI. Licenziamenti sospesi per 5 mesi. Inoltre "il datore di lavoro che indipendentemente dal numero dei dipendenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può - si legge nella bozza del decreto - in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri nésanzioni per il datore di lavoro", 

LAVORATORI DOMESTICI. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese.

CENTRI ESTIVI. Detrazione fiscale fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni.

REDDITO DI EMERGENZA. "È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza". Le domande per il Rem possono essere presentate entro luglio. L'importo del Rem è "fino a un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili", "il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda". 

LAVORO NEI CAMPI. I beneficiari di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di Naspi e Dis-coll nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2mila euro per l'anno 2020. 

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