La legge di Stabilità 2016 ha confermato la possibilità di procedere all’assegnazione agevolata dei beni immobili e mobili della società ai soci, con delle agevolazioni, prevedendo che tali vantaggi si applichino alle operazioni concluse entro la data del 30 settembre 2016. A quest’istituto si ricorre in genere in sede di liquidazione della società , o della liquidazione della quota al socio receduto o escluso. I soggetti beneficiari di tale normativa sono le società di persone e di capitale, purchè i componenti societari siano iscritti nel libro soci ove prescritto alla data del 30 settembre 2015. Tale norma nasce nell’ambito delle misure di razionalizzazione fiscale per le imprese, affinchè vi sia una disciplina di favore per l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci, nonché per la trasformazione agevolata in società semplice, e in modo particolare, delle società cosiddetta di comodo, sottraendo queste ultime all’applicazione dello speciale regime penalizzante di cui all’art.30, legge.n.724/1994. Il meccanismo agevolativo è il seguente: nelle assegnazione/cessioni dei beni la società incorre nella plusvalenza fiscale, che è rappresentata dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, precisando che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale. Sulle plusvalenze verrà applicato un’imposta sostitutiva. Tale tributo è sostitutivo delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e si applica con le seguenti aliquote: 8% per le società operative; 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti. Per le imposte indirette la norma prevede che per le assegnazioni/cessioni ai soci agevolabili le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Si elencano alcune tipologie , di applicazione delle imposte indirette in caso di assegnazione/cessione: BENI ABITATIVI: se l’assegnazione/cessione è soggetta ad Iva: Iva: 4% o 10% o 22% Imposta di registro: 200 euro; Imposta ipotecaria: 200 euro; Imposta catastale: 200 euro. Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad Iva, ma esente: Imposta di registro: 4,5% (per immobili non agevolabili “prima casa”) o 1% (per immobili agevolabili “prima casa”). Imposta ipotecaria: 50 euro Imposta catastale: 50 euro. BENI STRUMENTALI: Se l’assegnazione/ cessione è soggetta ad Iva (obbligatoria o su opzione): Iva: 10% o 22% Imposta di registro: 200 euro; Imposta ipotecaria: 200 euro; Imposta catastale: 200 euro. Se l’assegnazione è soggetta ad Iva, ma esente; Iva no, Imposta di registro 200 euro, Imposta ipotecaria 200 euro, Imposta catastale 200 euro. Il termine per gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione agevolata è fissato al 30 settembre 2016. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata nei seguenti momenti : - per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017. Dall’applicazione di tale regime agevolato restano esclusi gli immobili, quale che sia la loro effettiva natura, che possano definirsi strumentali per destinazione, mentre sono compresi gli immobili, strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi etc; gli immobili merce (oggetto di produzione e scambio, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio della attività di impresa e qualificabili come “beni merce”; gli immobili a patrimonio comprendente beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali (sempre però a patto che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività( abitazioni e/o terreni – edificabili o meno – locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività); gli immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non); La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto, indipendentemente quale essa fosse all’epoca dell’acquisto.